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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 5
Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
1. Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 8 della LR 28 ottobre 1987, n. 30 e dall'art. 8 della LR 13 maggio 1989, n. 13, resta disciplinato dalle suddette disposizioni fino al 30 giugno 1990.
2. Per le finalità di cui all'art. 6, a decorrere dal 10 luglio 1990 è costituito, presso ciascun Ente, un fondo annuo denominato " Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", che è costituito:
a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo pari a 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo e a tempo indeterminato, esclusi quelli appartenenti alle qualifiche dirigenziali;
b) da una somma pari al corrispettivo di 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo e a tempo indeterminato, esclusi quelli appartenenti alle qualifiche dirigenziali;
c) da una quota del monte salari annuo, relativo a ciascun Ente, indicata al comma 1 dell'art. 8 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, incrementato di una quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari, ad esclusione della quote afferente al personale che riveste le qualifiche dirigenziali;
d) all'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e notturno - festivo. Tale importo viene rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;
e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali, per una quota parte relativa a spese generali riguardanti progetti da realizzarsi ad opera degli Enti.
3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato da una quota pari al 50 per cento delle economie di gestione indiviuate con criteri oggettivi, nonchè da quelle previste dal combinato disposto dal comma 8 dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno, e dal comma 9 dell'art. 8 della Legge 22 dicembre 1986, n. 910 Sito esterno. Sono escluse dal computo delle conomie le variazioni derivanti dal mutamento del numero dei dipendenti, nonchè le spese occorrenti per la manutenzione, l'acquisto ed il rinnovo di attrezzature anche informatiche.
4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui al comma 4 dell'art. 15 della LR 28 ottobre 1987, n. 30 e al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle ivi previste.

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