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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 6
Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
1. Il fondo di cui all'art. 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti ed altre iniziative, individuate con la contrattazione aziendale, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun Ente, il fondo è finalizzato:
a) in via prioritaria alla erogazione di comepensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai divesi livelli di incremento degli stesso, anche attraverso la valutazione del rapporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione aziendale, attivando le risorse necessarie anche ai fini di foemazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi programmati. A tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno. Per gli Enti e per i settori di attività non regolati da parametri sperimentali di produttività, saranno definite con la negoziazione aziendale le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati, secondo le indicazioni previste all'art. 8 della LR 28 ottobre 1987, n. 30. Inoltre è prevista l'eventuale erogazione di compensi sulla base dei parametri che tengono conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, con esclusione di erogazione generalizzate collegate unicamente alla presenza, congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni rientra tra le attribuzioni dei dirigenti dei singoli Enti, secondo le competenze e le modalità stabilite ai sensi dell'art. 38;
b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;
c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orario di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;
d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonchè alla reperibilità, collegata alla particolare natura dei servizi che richiesono interventi di urgenza;
e) a corrispondere compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione dell'Ente, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore, correlati dall'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.
3. I compensi previsti nel comma 2 non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.
4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi e delle indennità di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione aziendale. E' esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi per il medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essre rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.
5. Ove non fossero apportate entro il termine del 30 giugno 1990, le necessarie modifiche ai bilanci dei singoli Enti che consentono la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo previsto nell'art. 5, ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal comma 4, si applicano le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggioranza dello 0,65 per cento nel monte salari.

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