Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 7
Esercizio dell'attività sindacale
1. I dipendenti hanno diritto di costituire Organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11.
3. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzaizoni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Ai fini del riconoscimento, gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni sono tenuti a dare formale comunicazione dei nominativi dei dirigenti all'Amministrazione da cui dipendono.

Espandi Indice