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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 8
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
1. Il trasferimento dei dirigenti sindacali ad una struttura organizzativa ubicata in diverso Comune o circoscrizione comunale, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzaizoni di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3. I dirigenti sindacali non sono assoggettati a rapporti gerarchici quando espletano le funzioni sindacali.
4. Essi conservano agli effetti giuridici ed economici la posizione acquisita e acquisibile in relazione alla qualifica rivestita.

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