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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Art. 9
Assemblee del personale
1. I dipendenti hanno diritto di partecipare ad assemblee sindacali, durante l'orario di lavoro, presso locali concordati con l'Amministrazione, siti nelle sedi ove prestano servizio o in altra sede, senza oneri per l'Ente, nei limiti di 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee riguardanti la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. La convocazione, la sede, l'orario del giorno delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, sono comunicati all'Amministrazione con preavviso scritto da far pervenire almeno tre giorni prima della data fissata.
4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole strutture organizzative.
5. Le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali, sono stabilite dall'Amministrazione d' intesa con i promotori dell'assemblea.
6. I dipendenti hanno altresì il diritto di riunirsi in locali concordati con l'Amministrazione fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità fissate in appositi accordi sindacali aziendali.

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