Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e durata
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, come modificata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 426 Sito esterno, gli istituti giuridici ed economici risultati dall'accordo nazionale relativo al triennio 1988/ 1990, riguardante il personale dipendente dalle Regioni a Statuto ordinario, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le case popolari.
2. Salvo quando diversamente stabilito in modo esplicito dai singoli articoli per particolari istituti contrattuali, gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1o gennaio 1988, agli effetti economici decorrono dall'1 luglio 1988.
3. Ai fini della presente legge, con la locuzione " Enti" si intende fare riferimento alla Regione Emilia - Romagna, agli Enti pubblici non economici dalla stessa dipendenti, ivi compresi gli Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 2
Rapporti con l'utenza
1. Allo scopo di perseguire l'ottimizzazione nell'erogazione dei servizi, gli Enti assumono come obiettivi fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza. A tal fine gli Enti istituiscono apposite strutture organizzative finalizzate alla tutela degli interessi degli utenti.
2. A tale quadro gli Enti predispongono, sentite le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali determinate dall'art. 2 del DM 30 marzo 1989, appositi progetti da realizzare nel periodo di vigenza dell'accordo approvato con la presente legge, finalizzata ad assicurare condizioni di massima trasparenza, informazioni a favore degli utenti, nonchè la riconoscibilità degli addetti alle strutture organizzative. Sono privilegiati interventi rivolti:
a) alla semplificazione della modulistica e alla riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazione, anche in applicazione della normativa vigente in materia di autocertificazione;
b) all'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso all'utenza anche nelle ore pomeridiane, laddove gli Enti ne ravvisino la necessità in relazione alle esigenze degli utenti;
c) al collegamento tra amministrazioni e all'unificazione degli adempimenti che agevolino il rapporto con gli utenti;
d) alla creazione ed al miglioramento di strutture di ricezione degli utenti, eliminando le barriere architettoniche ed adottando soluzioni atte e facilitare l'accesso alle informazioni ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;
e) alla formazione professionale del personale addetto alle strutture organizzative di cui al comma 1, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione aziendale, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazooni fornite, anche con l'ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui al comma 2, nonchè con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza, i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimazione dei processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

Espandi Indice