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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Titolo X
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
Art. 43
Disposizioni particolari
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Sito esterno, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.
2. L'indennità di reperibilità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Art. 44
Norma transitoria
1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme previste al Titolo IV.
2. Nel medesimo termine gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni il numero delle aspettative sindacali concesse, in relazione a ciascuna organizzazione e confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.
Art. 45
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli contenuti al Titolo VI della LR 20 luglio 1973, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono inoltre abrogati i seguenti articoli:
- da 26 a 28 della LR 22 ottobre 1979, n. 34;
- 18, 23, 25 e 27 della LR 28 ottobre 1987, n. 30;
- 3 e 6 della LR 13 maggio 1989, n. 13.
3. Restano in vigore, ove non modificate, sostituite o abrogate da successivi provvedimenti legislativi e dalla presente legge, le disposizioni di cui alla LR 8 marzo 1984, n. 11 ed alla LR 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 46
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per il triennio 1988/ 1990, fanno carico ai Capitoli 00250, 02220, 04080, 04180, 41977 e 75050 del Bilancio per l'esercizio 1990 e pluriennale 1990/ 92.
2. I fondi che verranno assegnati dallo Stato per il riconoscimento degli oneri derivanti dal rinnovo dell'accordo di comparto del personale regionale saranno destinati al finanziamento dei nuovi costi contrattuali.
Art. 47
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

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