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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Titolo II
NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art. 3
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi del DPR 23 agosto 1988, n. 395 Sito esterno, per quanto di competenza di ciascun Ente, i servizi da considerarsi essenziali per gli Enti del comparto sono i seguenti:
a) servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della pubblica incolumità;
d) raccolta e smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali dovranno garantirsi, secondo le modalità di cui all'art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni, indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati;
a) servizio relativo alle consultazioni referendarie, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni;
b) servizio attinente ai centri zootecnici, limitatamente all'intervento igienico - sanitario o di vitto per gli animali custoditi;
c) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti e alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
d) servizio attienente alla protezione civile, con prestazioni ridotte anche attraverso il personale in reperibilità;
e) servizio di sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d' acqua e dei bacini idrografici.
3. Le prestazioni di cui alle lettere c), d) ed e), sono garantite in quegli Enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
Art. 4
Prestazioni indispensabili e contigenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1. Ai fini di cui all'art. 3, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato a livello regionale, da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, sono individuati:
a) le qualifiche e le professionalità nell'ambito delle quali sono determinati i contigenti di personale da esonerare dallo sciopere per garantire, senza il ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali;
b) i criteri per la determinazione dei contigenti distinti per qualifiche e professionalità.
2. La quantificazione dei contigenti numerici di cui alla lett. b) del comma 1, è effettuata con accordo aziendale, entro 15 giorni dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 1 e comunque prima di ogni altra trattativa decentrata.
3. In conformità agli accordi di cui ai commi 1 e 2 gli Enti individuano, in occasione di ciascuno sciopere che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio, comunicandoli 5 giorni prima della data di effettuazione delle sciopero alle Organizzazioni sindacali aziendali ed ai singoli interessati. Il dipendente individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che verrà concessa nel caso sia possibile.
4. Gli accordi decentrati di cui al presente articoli hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge; nelle more della definizione dei suddetti accordi i servizi pubblici essenziali vengono comunque assicurati.

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