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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Titolo III
NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI
Art. 5
Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
1. Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 8 della LR 28 ottobre 1987, n. 30 e dall'art. 8 della LR 13 maggio 1989, n. 13, resta disciplinato dalle suddette disposizioni fino al 30 giugno 1990.
2. Per le finalità di cui all'art. 6, a decorrere dal 10 luglio 1990 è costituito, presso ciascun Ente, un fondo annuo denominato " Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", che è costituito:
a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo pari a 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo e a tempo indeterminato, esclusi quelli appartenenti alle qualifiche dirigenziali;
b) da una somma pari al corrispettivo di 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo e a tempo indeterminato, esclusi quelli appartenenti alle qualifiche dirigenziali;
c) da una quota del monte salari annuo, relativo a ciascun Ente, indicata al comma 1 dell'art. 8 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, incrementato di una quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari, ad esclusione della quote afferente al personale che riveste le qualifiche dirigenziali;
d) all'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e notturno - festivo. Tale importo viene rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;
e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali, per una quota parte relativa a spese generali riguardanti progetti da realizzarsi ad opera degli Enti.
3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato da una quota pari al 50 per cento delle economie di gestione indiviuate con criteri oggettivi, nonchè da quelle previste dal combinato disposto dal comma 8 dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno, e dal comma 9 dell'art. 8 della Legge 22 dicembre 1986, n. 910 Sito esterno. Sono escluse dal computo delle conomie le variazioni derivanti dal mutamento del numero dei dipendenti, nonchè le spese occorrenti per la manutenzione, l'acquisto ed il rinnovo di attrezzature anche informatiche.
4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui al comma 4 dell'art. 15 della LR 28 ottobre 1987, n. 30 e al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle ivi previste.
Art. 6
Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
1. Il fondo di cui all'art. 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti ed altre iniziative, individuate con la contrattazione aziendale, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun Ente, il fondo è finalizzato:
a) in via prioritaria alla erogazione di comepensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai divesi livelli di incremento degli stesso, anche attraverso la valutazione del rapporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione aziendale, attivando le risorse necessarie anche ai fini di foemazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi programmati. A tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno. Per gli Enti e per i settori di attività non regolati da parametri sperimentali di produttività, saranno definite con la negoziazione aziendale le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati, secondo le indicazioni previste all'art. 8 della LR 28 ottobre 1987, n. 30. Inoltre è prevista l'eventuale erogazione di compensi sulla base dei parametri che tengono conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, con esclusione di erogazione generalizzate collegate unicamente alla presenza, congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni rientra tra le attribuzioni dei dirigenti dei singoli Enti, secondo le competenze e le modalità stabilite ai sensi dell'art. 38;
b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;
c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orario di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;
d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonchè alla reperibilità, collegata alla particolare natura dei servizi che richiesono interventi di urgenza;
e) a corrispondere compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione dell'Ente, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore, correlati dall'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.
3. I compensi previsti nel comma 2 non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.
4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi e delle indennità di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione aziendale. E' esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi per il medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essre rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.
5. Ove non fossero apportate entro il termine del 30 giugno 1990, le necessarie modifiche ai bilanci dei singoli Enti che consentono la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo previsto nell'art. 5, ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal comma 4, si applicano le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggioranza dello 0,65 per cento nel monte salari.

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