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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Titolo IV
RELAZIONI SINDACALI
Art. 7
Esercizio dell'attività sindacale
1. I dipendenti hanno diritto di costituire Organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11.
3. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzaizoni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Ai fini del riconoscimento, gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni sono tenuti a dare formale comunicazione dei nominativi dei dirigenti all'Amministrazione da cui dipendono.
Art. 8
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
1. Il trasferimento dei dirigenti sindacali ad una struttura organizzativa ubicata in diverso Comune o circoscrizione comunale, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzaizoni di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3. I dirigenti sindacali non sono assoggettati a rapporti gerarchici quando espletano le funzioni sindacali.
4. Essi conservano agli effetti giuridici ed economici la posizione acquisita e acquisibile in relazione alla qualifica rivestita.
Art. 9
Assemblee del personale
1. I dipendenti hanno diritto di partecipare ad assemblee sindacali, durante l'orario di lavoro, presso locali concordati con l'Amministrazione, siti nelle sedi ove prestano servizio o in altra sede, senza oneri per l'Ente, nei limiti di 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee riguardanti la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. La convocazione, la sede, l'orario del giorno delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, sono comunicati all'Amministrazione con preavviso scritto da far pervenire almeno tre giorni prima della data fissata.
4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole strutture organizzative.
5. Le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali, sono stabilite dall'Amministrazione d' intesa con i promotori dell'assemblea.
6. I dipendenti hanno altresì il diritto di riunirsi in locali concordati con l'Amministrazione fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità fissate in appositi accordi sindacali aziendali.
Art. 10
Aspettative sindacali
1. I dipendenti che ricoprono cariche statutarie in seno a confederazioni od organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono collocati in aspettativa per motivi sindacali. La relativa domanda deve essere presentata dalla competente confederazione od organizzaizoni sindacale nazionale, nei limiti della quota a ciascuna di essere assegnata, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 dell'accordo di comparto.
2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è adottato dalla Amministrazione di appartenenza e protrae i propri effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa proposta dalla rispettiva organizzazione o confederazione.
3. Al personale collocato in aspettativa sindacale sono corrisposti, a carico dell'Amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, in relazione alla qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività, ad esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.
4. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del perriodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
5. Il personale collocato in aspettativa può essere sostituito secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 della LR 12 dicembre 1985, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora si tratti di personale appartenente a qualifica superiore alla VII, la sostituzione è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 49 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 11
Permessi sindacali retribuiti
1. I dirigenti sindacali fruiscono, pr espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nei commi 4 e 5, in media non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, 3 giornate lavorative e in ogni caso 18 ore lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi essenziali di cui all'art. 3.
4. Nell'ambito di ciscun Ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi sindacali di cui al presente articolo è determinato in ragione di 3 ore per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre di ogni anno.
5. Il monte ore è ripartito entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di contrattazione aziendale secondo le seguenti modalità: una quota pari al 10 per cento del monte orario in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti negli enti e una quota pari al 90 per cento in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciacuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono definite in sede di contrattazione aziendale, tenendo conto, in particolare, delle dimensioni, delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale e infine del numero dei dipendenti, in modo da consentire una congrua utilizzazioen dei permessi presso tutte le sedi interessate.
6. Ai dirigenti sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti non computabili nel contingente complessivo di cui al comma 4. Tali permessi sono concedibili esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali relative ad accordi previsti dalla Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, a convegni nazionali ed a riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali e territoriali e a congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Essi sono concedebili anche ai dipendenti eletti o designati quali delegati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali.
7. Le diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo dei medesimi, sono comunicate agli enti interessati per gli adempimenti conseguenti.
Art. 12
Informazione
1. Gli Enti promuovono i modi e le forme più opportune affinchè l'informazione alle organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, riguardante le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali, si attui in modo costante e tempestivo.
2. Ai sensi dell'art. 18 del DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli Enti garantiscono una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali in ordine agli atti e ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche e la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalle quali derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.
3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta lle organizzazioni sindacali territoriali, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi de alle organizzazioni di categoria stipulanti gli accordi di cui alla Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno.
4. Le prganizzaizoni sindacali di cui all'art. 14 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, possono richiedere dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn over conseguentemente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
5. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi a base informatica, o di modifica di sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali sono informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo gli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'Amministrazione, all'ambiente ed allaqualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
6. Nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, gli Enti garantiscono, sentite le organizzaizoni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del dipendente.
7. Al dipendente viene garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.
8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dall'art. 19 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, sono definite le modalità ed i tempi dell'informazione.
Art. 13
Diritto di affissione
1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, presso appositi spazi che gli Enti hanno l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutto il personale, presso ciascuna sede.
Art. 14
Locali per le rappresentanze sindacali
1. In ciascuna sede con almeno duecento dipendenti è consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio delle loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, in quanto disponibili all'interno della struttura.
2. Nelle sedi con un numero inferiore ai duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, in quanto disponibile nell'ambito della struttura.
Art. 15
Patronato sindacale
1. I dipendenti in servizio o in quiescenza hanno facoltà di farsi rappresentare dall'organizzazione sindacale o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed in relazione alla Medicina preventiva, ai sensi del DLgsCPS 29 luglio 1947, n. 804.
Art. 16
Referendum
1. Gli Enti devono consentire nei propri locali lo svolgimento di referendum riguardanti materie inerenti l'attività sindacale indetti, tra i dipendenti, dalle organizzazioni sindacali. A tali referendum ha diritto di partecipare il personale interessato, al di fuori dell'orario di servizio.
Art. 17
Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
2. La validità della delega decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
3. Le trattenute operate dalle singole Amministraizoni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalla medesime.
4. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati.
Art. 18
Trattenute per scioperi brevi
1. In relazione agli organi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le conseguenti trattenute sulle retribuzioni sono riferite all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque determinate in misura non inferiore ad un' ora.
2. La trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria prevista per il lavoro straordinario, escluse le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati ai fin idella determinazione della tariffa predetta, con esclusione della quota di aggiunta di famiglia.

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