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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Titolo V
NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE
Art. 19
Trattamento di missione
1.
All'art. 5, L. R. 20 marzo 1989, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
" Al personale in missione adibito ad attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e ad opere di intervento svolte dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi nell'impossibilità di fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, è corrisposta una indennità forfettaria giornaliera pari a Lire 20.000, al netto delle ritenute, in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto. ".
Art. 20
Mobilità
1. Al personale trasferito ad un altro Ente anche di diverso comparto ed inquadrato nel ruolo del medesimo a seguito dell'espletamento della mobilità volontaria prevista dal DPCM 5 agosto 1988, n. 325 e dalla Legge 29 dicembre 1988, n. 554 Sito esterno, viene corrisposta a cura dell'Ente di destinazione, a cui sarà rimborsato dallo Stato, un compenso incentivante una tantum, nelle seguenti misure: qualifica funzionale VIII e superiore L.3.500.000 qualifica funzionale VII L.3.000.000 qualifica funzionale VI L.2.500.000 qualifica funzionale V ed inferiori L.2.000.000
2. Identico compenso è corrisposto altresì al personale trasferito dalle Regioni agli Enti locali a seguito delle deleghe di funzioni di cui all'art. 6 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, con onere a carico della Regione.
Art. 21
Copertura assicurativa
1. Gli Enti sono tenuti a stipulare polizze assicurative in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio da svolgersi fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonchè di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stati autorizzato il trasporto.
3. Le polizze assicurative relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente sono integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui ai commi precedenti non possono eccedere quelli previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria per i corrispondenti danni.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e da quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Art. 22
Diritto allo studio
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, in ragione del 3 per cento del personale in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post - universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio aventi efficacia giuridica e attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento.
3. Qualora le richieste di permessi previsti al comma 1 superino il 3 per cento delle unità in servizio, essi sono concessi nel seguente ordine:
a) ai dipendenti che frequntano l'ultimo anno del corso di studio;
b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno del corso di studio;
c) ai dipendenti che frequentano altri anni, escluso il primo.
4. Per gli studenti universitari e post - universitari la concessione del permesso è subordinata all'evvenuto superamento degli esami degli anni precedenti.
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e post - universitari. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito di permessi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
6. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione aziendale.
7. I prmessi per il conseguimento dei titoli di studio o degli attestati professionali di cui al comma 2 possono essere concessi anche in aggiunta a quelli necessari per le attività formative programmate dall'Amministrazione.
8. Per la concessione die permessi, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
9. Il personale che fruisce di permessi ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolano la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
10. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutarsi secondo le norme degli ordinamenti degli Enti di appartenenza.
Art. 23
Igiene e sicurezza del lavoro
1. Gli Enti, utilizzando le apposite strutture delle Unità sanitarie locali, provvedono alle visite preventive ed ai controlli periodici connessi ad attività esposte a rischio.
2. In presenza di rischi derivanti dall'utilizzo in via continuativa per l'intera giornata lavorativa di apparecchiature videoterminali, le visite mediche preventive devono essere effettuate a cadenza quadrimestrale. In attesa che gli Enti provvedano all'effettuazione delle visite mediche, il personale suddetto è adibito a mansioni di diversa natura, nell'ambito della qulifica d' appartenenza, per periodi di 10 minuti non cumulabili in relazione ad ogni ora lavorativa.
3. I Competenti organi degli Enti, sulla base delle indicazioni fornite dalle Unità sanitarie locali, attuano le misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono comportare rischi per la salute riproduttiva. Alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza si applicano le disposizioni previste al comma 2, con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di mansioni qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.
4. Gli Enti provvedono inoltre, tramite le Unità sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni, ad effettuare i colaudi e le verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture in dotazione.
5. Con atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa contrattazione aziendale, è istituito il libretto personale sanitario per garantire ai dipendenti che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale appartenente al Corpo dei vigili del fuoco dagli allegati al DPR 10 aprile 1984, n. 210 Sito esterno. Il suddetto libretto deve essere altresì istituito nei settori ove si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti.
6. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto delle misure atte a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
7. Le organizzazioni e confederazioni sindacali determinate dall'art. 2 del DM 30 marzo 1989, unitamente agli Enti, verificano l'applicazione delle norme del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.
Art. 24
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portaroe di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate. Per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera, compete la retribuzione ridotta alla metà per tutta la restante durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. Il dipendente, il cui coniuge e i cui parenti entro il secondo grado, o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, ha diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.
3. Gli Enti, in attuazione della vigente normativa, adottano le misure idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 25
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico - fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione de il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la soggezione ad effetti di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico - fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione previste dal progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate. Per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera, compete la retribuzione ridotta alla metà per tutta la restante durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. Il dipendente il cui coniuge e i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, ha diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.
3. L'Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1, qualora il dipendente medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.
Art. 26
Comitati per le pari opportunità
1. I Comitati per le pari opportunità, previsti dall'art. 7 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli Enti assicurano mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei al loro funzionamento.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'Ente, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali riconosciute maggiormente rappresentative dal DM 30 marzo 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.
3. In sede di negoziazione aziendale, anche avendo riguardo alle proposte formulate dai Comitati sono concordate misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e nello sviluppo professionale, che prendano altresì in considerazione la posizione delle dipendenti in seno alla famiglia, con particolare riferimento:
a) all'accesso e alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
b) alla flessibilità dell'orario di lavoro in rapporto a quelli dei Servizi sociali;
c) al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti profesisonali. Tali requisiti devono altresì essere valutati ai fini dell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate nell'ambito di progetti, rivolti alla generalità dei dipendenti, per su perare l'assegnazione in via permanente a mansioni estremamente parcelizzate e prive di ogni possibilità di sviluppo professionale.
4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale prevista dal comma 2 dell'art. 7, della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
5. Rientra nelle competenze dei Comitati la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE pe l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone ed in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e per superare atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

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