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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Titolo VI
CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 27
Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale
1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
Tempi e procedure della contrattazione decentrata
1. La contrattazione decentrata resta disciplinata dagli artt. 19, 20 e 21 della LR 28 ottobre 1987, n. 30. Tale disciplina è integrata dai seguenti commi.
2. Gli Enti provvedono a costituire le delegaizoni di parte pubblica, trattanti ai vari livelli di contrattazione decentrata, entro quindici giorni dalla data di esecutività della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro quindici giorni.
3. La negoziazione decentrata deve riguardare tutti gli istituti contrattuali oggetto della medesima e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.
4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione, con provvedimento adottato dall'organo competente, entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, o dalla data di scadenza del termine di quindici giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzineti.
5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, per essere approvati dai singoli Enti entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione.
6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati sono definite in una unica sessione negoziale; i singoli accordi possono prevedere periodo di efficacia diversi, individuati dalle parti.
7. Gli accordi decentrati dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
Art. 29
Procedure di raffreddamento dei conflitti
1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione della medesima, può essere formulata per iscritto un richiesta di confronto da parte di una delle organizzazion isindacali di categoria legittimata a partecipare ai vari livelli della contrattazione decentrata.
2. L'Ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.
3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti degli elementi di diritto sui quali è fondata. In caso di persistenza del conflitto, le parti possono fare ricorso alle delegaizoni trattanti l'accordo nazionale di comparto, per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegaizoni.
4. Le delegazioni di cui al comma 3 devono riunirsi altresì, su formale richiesta di una delle parti che le compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.
5. Le fasi successive delle procedure, relative alle delegazioni nazionali, sono disciplinate dall'accordo di comparto.

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