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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Titolo VII
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 30
Ordinamento professionale
1. L'ordinamento professionale del personale appartenente agli Enti è disciplinato per aree di attività articolate in qualifiche funzionali e in profili professionali.
2. Le aree sono istituite ed articolate, previa contrattazione aziendale, con atto della Giunta regionale per l'ordinamento della Amministrazione regionale e con provvedimento dei competenti organi statutari per gli altri Enti.
3. Le disposizioni di cui allà rt. 32 dell'accordo di comparto e le tabelle ivi indicate costituiscono linee di indirizzo per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2.
4. Qualora, a seguito della definizione delle aree di attività, sia necessario rivedere la definizione dei profili professionali, si provvede secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28 della LR 18 agosto 1984, n. 44.
5. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità tra profili professionali ascritti ad una stessa qualifica funzionale, salvo che il profilo professionale o la specifica figura professionale escluda la intercambiabilità, per i contenuti o i titoli professionali, che specificatamente li definiscono, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno.
Art. 31
Figure professionali
1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2 richiamata dall'art. 33 dell'accordo di comparto, esistenti nell'ordinamento della Regione e degli Enti, sono inquadrate nelle qualifiche funzionali indicate nella tabella stessa a decorrere dal 10 ottobre 1990.
2. La rilevazione delle figure professionali di cui al comma 1 presenti presso ciacsuna Amministrazione è effettuata con atto dell'organo statutariamente competente.
3. Qualora nella determinazione dei profili professionali dell'area informatica disposta ai sensi dell'art. 33 dell'accordo di comparto o della tabella n. 3 ivi richiamata, risulti che taluni di essi non corrispondono alla qualifica funzionale di appartenenza secondo la disciplina derivante dagli artt. 26 e 28 della LR 18 agosto 1984, n. 44, ma si collochino nella qualifica funzionale superiore, gli Enti, secondo le forme e le competenze prescritte dal proprio ordinamento, istituiscono i posti di organico corrispondenti, in relazione alle proprie esigenze funzionali.
4. In sede di prima applicazione, l'accesso ai posti di cui al comma 3 avviene mediante concorso interno, riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti.
5. Gli Enti, secondo le norme del proprio ordinamento, provvedono alla rideterminazione in riduzione e in aumento delle dotazioni di posti di organico per le singole qualifiche funzionali, rispettivamente di provenienza e di nuovo inquadramento, alle quali si riferiscono le disposizioni del presente articolo.
Art. 32
Livello economico differenziato
1. E' istituito un livello economico differenziato di professionalità nell'ambito delle qualifiche funzionali comprese fra la prima e la settima.
2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al quaranta per cento della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.
3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di Lire 1.900.000 annue lorde.
4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche funzionali indicate al comma 1, con le procedure indicate nell'art. 33, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente: 1a qualifica funzionale 25% 2a qualifica funzionale 25% 3a qualifica funzionale 45% 4a qualifica funzionale 60% 5a qualifica funzionale 30% 6a qualifica funzionale 60% 7a qualifica funzionale 20%
5. Il livello economico differenziato non è attribuito al personale di cui al comma 1 dell'art. 31 e tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.
Art. 33
Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato
1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nel comma 1 dell'art. 32 in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.
2. La selezione di cui al comma 2 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali, e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.
3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1o ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorchè la selezione sia terminata successivamente.
4. Le selezioni successive avvengono anualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'art. 32.

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