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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Titolo VIII
DIRIGENZA
Art. 34
Efficacia delle norme
1. Sino all'entrata in vigore della legge organica regionale in tema di dirigenza, tale materia è disciplinata dalla normativa regionale vigente, integrata dalle disposizioni contenute nel presente titolo.
Art. 35
Orario di servizio dei dirigenti
1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.
2. Il dirigente è a disposizione dell'Ente oltre l'orario di servizio per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.
Art. 36
Indennità di funzione
1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all' incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo coefficienti varianti da 0,1 a 1.
2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal comma 1.
3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.
4. I massimi organi deliberativi degli Enti determinano, in via preventiva, i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni, garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.
5. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti autonomi per le case popolari, adottano i provvedimenti di cui al comma 4 sulla base di direttive impartite dalla Giunta regionale al fine di garantire la omogeneità dei criteri e della disciplina nella materia; i predetti provvedimenti sono sottoposti al controllo anche di merito da parte dell'organo a ciò preposto.
6. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.
7. La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1o ottobre 1990. Fino a tale data il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dalle lettere c) ed e) del comma 1 dell'art. 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, nonchè gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.
Art. 37
Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali
1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo - contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.
2. I dirigenti sono responsabili, in particolare, dell' osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e dell'orario di lavoro e delgi adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.
3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati dalla vigente normativa, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.
Art. 38
Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi
1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti nell'ambito del Fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del fondo stesso. A tal fine gli Enti, in relazione alla specificità del proprio ordinamento, adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza.
2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti con accordo a livello aziendale, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonchè i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

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