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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

Titolo IX
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 39
Nuovi stipendi
1. I valori stipendiali annui lordi per il personale dipendente dagli Enti fissati dall'art. 38, LR 28 ottobre 1987, n. 30 e relative tabelle A e B, comprensivi del conglobamento di Lire 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale e, per le qualifiche dirigenziali, dell'integrazione tabellare e delle indennità rispettivamente stabilite all'art. 28, tabella A e alla lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, sono stabiliti, a regime, nel modo seguente:
Qualifica I Lire 6.081.000
Qualifica II Lire 7.041.000
Qualifica III Lire 8.181.000
Qualifica IV Lire 9.181.000
Qualifica V Lire 10.521.000
Qualifica VI Lire 11.631.000
Qualifica VII Lire 13.631.000
Qualifica VIII Lire 18.071.000
Qualifica I dirigenziale Lire 25.211.000
Qualifica II dirigenziale Lire 33.593.000
2. Gli aumenti stipendiali tabellari annui lordi, derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1, sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.
3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica I Lire 152.000
Qualifica II Lire 190.000
Qualifica III Lire 265.000
Qualifica IV Lire 310.000
Qualifica V Lire 355.000
Qualifica VI Lire 386.000
Qualifica VII Lire 487.000
Qualifica VIII Lire 592.000
Qualifica I dirigenziale Lire 609.000
Qualifica II dirigenziale 820.000
4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica I Lire 715.000
Qualifica II Lire 894.000
Qualifica III Lire 1.240.000
Qualifica IV Lire 1.459.000
Qualifica V Lire 1.668.000
Qualifica VI Lire 1.815.000
Qualifica VII Lire 2.290.000
Qualifica VIII Lire 2.789.000
Qualifica I dirigenziale Lire 2.867.000
Qualifica II dirigenziale Lire 3.863.000
5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica I Lire 1.200.000
Qualifica II Lire 1.500.000
Qualifica III Lire 2.100.000
Qualifica IV Lire 2.450.000
Qualifica V Lire 2.800.000
Qualifica VI Lire 3.050.000
Qualifica VII Lire 3.850.000
Qualifica VIII Lire 4.990.000
Qualifica I dirigenziale Lire 5.130.000
Qualifica II dirigenziale Lire 6.912.000.
6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
Art. 40
Retribuzione individuale di anzianità
1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, a favore del personale che abbia prestato servizio nel periodo 1o gennaio 1987 - 31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Qualifica I Lire 198.000
Qualifica II Lire 216.000
Qualifica III Lire 234.000
Qualifica IV Lire 267.000
Qualifica V Lire 312.000
Qualifica VI Lire 330.000
Qualifica VII Lire 384.000
Qualifica VIII Lire 518.000
Qualifica I dirigenziale Lire 672.000
Qualifica II dirigenziale Lire 840.000.
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1o gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988, detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1o gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art 32 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 41
Trattamento economico accessorio
1. L'indennità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, è incrementata di Lire 400.000 annue lorde, a decorrere dal 1o ottobre 1990.
2. L'indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, è incrementata di Lire 500.000 annue lorde a decorrere dal 1o ottobre 1990. Tale indennità è corrisposta secondo le modalità previste dalla norma indicata, in via alternativa, per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.
3. Al personale docente in servizio presso i Centri di formazione professionale che svolga attività di insegnamento in aula o di laboratorio per un periodo non inferiore ad 800 ore per anno formativo, ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, compete una indennità pari a Lire 850.000 annue lorde a decorrere dal 1o ottobre 1990.
4. L'indennità di rischio da radiazioni è attribuita nelle ipotesi, secondo i criteri e nella misura indicati dall'art 43 dell'Accordo nazionale di comparto.
Art. 42
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare per sospensione dalla qualifica, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi e infine sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.
2. In ottomperanza a quanto disposto dall'art. 13 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dall'art. 39, al personale con diritto a pensione, cessato dal servizio, nel periodo di vigenza contrattuale.

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