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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 37

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988- 90 RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DAGLI ENTI PUBBLICI DA ESSE DIPENDENTI E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LA CASE POPOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 30 aprile 1990

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Espandere area tit3 Titolo III - NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI
Chiudere area tit4 Titolo IV - RELAZIONI SINDACALI
Art. 7 - Esercizio dell'attività sindacale
Art. 8 - Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 9 - Assemblee del personale
Art. 10 - Aspettative sindacali
Art. 11 - Permessi sindacali retribuiti
Art. 12 - Informazione
Art. 13 - Diritto di affissione
Art. 14 - Locali per le rappresentanze sindacali
Art. 15 - Patronato sindacale
Art. 16 - Referendum
Art. 17 - Contributi sindacali
Art. 18 - Trattenute per scioperi brevi
Espandere area tit5 Titolo V - NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE
Espandere area tit6 Titolo VI - CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Espandere area tit7 Titolo VII - ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Espandere area tit8 Titolo VIII - DIRIGENZA
Espandere area tit9 Titolo IX - TRATTAMENTO ECONOMICO
Espandere area tit10 Titolo X - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e durata
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, come modificata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 426 Sito esterno, gli istituti giuridici ed economici risultati dall'accordo nazionale relativo al triennio 1988/ 1990, riguardante il personale dipendente dalle Regioni a Statuto ordinario, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le case popolari.
2. Salvo quando diversamente stabilito in modo esplicito dai singoli articoli per particolari istituti contrattuali, gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1o gennaio 1988, agli effetti economici decorrono dall'1 luglio 1988.
3. Ai fini della presente legge, con la locuzione " Enti" si intende fare riferimento alla Regione Emilia - Romagna, agli Enti pubblici non economici dalla stessa dipendenti, ivi compresi gli Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 2
Rapporti con l'utenza
1. Allo scopo di perseguire l'ottimizzazione nell'erogazione dei servizi, gli Enti assumono come obiettivi fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza. A tal fine gli Enti istituiscono apposite strutture organizzative finalizzate alla tutela degli interessi degli utenti.
2. A tale quadro gli Enti predispongono, sentite le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali determinate dall'art. 2 del DM 30 marzo 1989, appositi progetti da realizzare nel periodo di vigenza dell'accordo approvato con la presente legge, finalizzata ad assicurare condizioni di massima trasparenza, informazioni a favore degli utenti, nonchè la riconoscibilità degli addetti alle strutture organizzative. Sono privilegiati interventi rivolti:
a) alla semplificazione della modulistica e alla riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazione, anche in applicazione della normativa vigente in materia di autocertificazione;
b) all'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso all'utenza anche nelle ore pomeridiane, laddove gli Enti ne ravvisino la necessità in relazione alle esigenze degli utenti;
c) al collegamento tra amministrazioni e all'unificazione degli adempimenti che agevolino il rapporto con gli utenti;
d) alla creazione ed al miglioramento di strutture di ricezione degli utenti, eliminando le barriere architettoniche ed adottando soluzioni atte e facilitare l'accesso alle informazioni ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;
e) alla formazione professionale del personale addetto alle strutture organizzative di cui al comma 1, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione aziendale, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazooni fornite, anche con l'ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui al comma 2, nonchè con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza, i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimazione dei processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Titolo II
NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art. 3
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi del DPR 23 agosto 1988, n. 395 Sito esterno, per quanto di competenza di ciascun Ente, i servizi da considerarsi essenziali per gli Enti del comparto sono i seguenti:
a) servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della pubblica incolumità;
d) raccolta e smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali dovranno garantirsi, secondo le modalità di cui all'art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni, indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati;
a) servizio relativo alle consultazioni referendarie, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni;
b) servizio attinente ai centri zootecnici, limitatamente all'intervento igienico - sanitario o di vitto per gli animali custoditi;
c) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti e alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
d) servizio attienente alla protezione civile, con prestazioni ridotte anche attraverso il personale in reperibilità;
e) servizio di sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d' acqua e dei bacini idrografici.
3. Le prestazioni di cui alle lettere c), d) ed e), sono garantite in quegli Enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
Art. 4
Prestazioni indispensabili e contigenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1. Ai fini di cui all'art. 3, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato a livello regionale, da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, sono individuati:
a) le qualifiche e le professionalità nell'ambito delle quali sono determinati i contigenti di personale da esonerare dallo sciopere per garantire, senza il ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali;
b) i criteri per la determinazione dei contigenti distinti per qualifiche e professionalità.
2. La quantificazione dei contigenti numerici di cui alla lett. b) del comma 1, è effettuata con accordo aziendale, entro 15 giorni dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 1 e comunque prima di ogni altra trattativa decentrata.
3. In conformità agli accordi di cui ai commi 1 e 2 gli Enti individuano, in occasione di ciascuno sciopere che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio, comunicandoli 5 giorni prima della data di effettuazione delle sciopero alle Organizzazioni sindacali aziendali ed ai singoli interessati. Il dipendente individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che verrà concessa nel caso sia possibile.
4. Gli accordi decentrati di cui al presente articoli hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge; nelle more della definizione dei suddetti accordi i servizi pubblici essenziali vengono comunque assicurati.
Titolo III
NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI
Art. 5
Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
1. Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 8 della LR 28 ottobre 1987, n. 30 e dall'art. 8 della LR 13 maggio 1989, n. 13, resta disciplinato dalle suddette disposizioni fino al 30 giugno 1990.
2. Per le finalità di cui all'art. 6, a decorrere dal 10 luglio 1990 è costituito, presso ciascun Ente, un fondo annuo denominato " Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", che è costituito:
a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo pari a 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo e a tempo indeterminato, esclusi quelli appartenenti alle qualifiche dirigenziali;
b) da una somma pari al corrispettivo di 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo e a tempo indeterminato, esclusi quelli appartenenti alle qualifiche dirigenziali;
c) da una quota del monte salari annuo, relativo a ciascun Ente, indicata al comma 1 dell'art. 8 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, incrementato di una quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari, ad esclusione della quote afferente al personale che riveste le qualifiche dirigenziali;
d) all'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e notturno - festivo. Tale importo viene rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;
e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali, per una quota parte relativa a spese generali riguardanti progetti da realizzarsi ad opera degli Enti.
3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato da una quota pari al 50 per cento delle economie di gestione indiviuate con criteri oggettivi, nonchè da quelle previste dal combinato disposto dal comma 8 dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno, e dal comma 9 dell'art. 8 della Legge 22 dicembre 1986, n. 910 Sito esterno. Sono escluse dal computo delle conomie le variazioni derivanti dal mutamento del numero dei dipendenti, nonchè le spese occorrenti per la manutenzione, l'acquisto ed il rinnovo di attrezzature anche informatiche.
4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui al comma 4 dell'art. 15 della LR 28 ottobre 1987, n. 30 e al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle ivi previste.
Art. 6
Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
1. Il fondo di cui all'art. 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti ed altre iniziative, individuate con la contrattazione aziendale, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun Ente, il fondo è finalizzato:
a) in via prioritaria alla erogazione di comepensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai divesi livelli di incremento degli stesso, anche attraverso la valutazione del rapporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione aziendale, attivando le risorse necessarie anche ai fini di foemazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi programmati. A tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno. Per gli Enti e per i settori di attività non regolati da parametri sperimentali di produttività, saranno definite con la negoziazione aziendale le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati, secondo le indicazioni previste all'art. 8 della LR 28 ottobre 1987, n. 30. Inoltre è prevista l'eventuale erogazione di compensi sulla base dei parametri che tengono conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, con esclusione di erogazione generalizzate collegate unicamente alla presenza, congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni rientra tra le attribuzioni dei dirigenti dei singoli Enti, secondo le competenze e le modalità stabilite ai sensi dell'art. 38;
b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;
c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orario di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;
d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonchè alla reperibilità, collegata alla particolare natura dei servizi che richiesono interventi di urgenza;
e) a corrispondere compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione dell'Ente, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore, correlati dall'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.
3. I compensi previsti nel comma 2 non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.
4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi e delle indennità di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione aziendale. E' esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi per il medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essre rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.
5. Ove non fossero apportate entro il termine del 30 giugno 1990, le necessarie modifiche ai bilanci dei singoli Enti che consentono la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo previsto nell'art. 5, ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal comma 4, si applicano le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggioranza dello 0,65 per cento nel monte salari.
Titolo IV
RELAZIONI SINDACALI
Art. 7
Esercizio dell'attività sindacale
1. I dipendenti hanno diritto di costituire Organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11.
3. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzaizoni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Ai fini del riconoscimento, gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni sono tenuti a dare formale comunicazione dei nominativi dei dirigenti all'Amministrazione da cui dipendono.
Art. 8
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
1. Il trasferimento dei dirigenti sindacali ad una struttura organizzativa ubicata in diverso Comune o circoscrizione comunale, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzaizoni di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3. I dirigenti sindacali non sono assoggettati a rapporti gerarchici quando espletano le funzioni sindacali.
4. Essi conservano agli effetti giuridici ed economici la posizione acquisita e acquisibile in relazione alla qualifica rivestita.
Art. 9
Assemblee del personale
1. I dipendenti hanno diritto di partecipare ad assemblee sindacali, durante l'orario di lavoro, presso locali concordati con l'Amministrazione, siti nelle sedi ove prestano servizio o in altra sede, senza oneri per l'Ente, nei limiti di 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee riguardanti la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. La convocazione, la sede, l'orario del giorno delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, sono comunicati all'Amministrazione con preavviso scritto da far pervenire almeno tre giorni prima della data fissata.
4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole strutture organizzative.
5. Le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali, sono stabilite dall'Amministrazione d' intesa con i promotori dell'assemblea.
6. I dipendenti hanno altresì il diritto di riunirsi in locali concordati con l'Amministrazione fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità fissate in appositi accordi sindacali aziendali.
Art. 10
Aspettative sindacali
1. I dipendenti che ricoprono cariche statutarie in seno a confederazioni od organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono collocati in aspettativa per motivi sindacali. La relativa domanda deve essere presentata dalla competente confederazione od organizzaizoni sindacale nazionale, nei limiti della quota a ciascuna di essere assegnata, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 dell'accordo di comparto.
2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è adottato dalla Amministrazione di appartenenza e protrae i propri effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa proposta dalla rispettiva organizzazione o confederazione.
3. Al personale collocato in aspettativa sindacale sono corrisposti, a carico dell'Amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, in relazione alla qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività, ad esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.
4. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del perriodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
5. Il personale collocato in aspettativa può essere sostituito secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 della LR 12 dicembre 1985, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora si tratti di personale appartenente a qualifica superiore alla VII, la sostituzione è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 49 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 11
Permessi sindacali retribuiti
1. I dirigenti sindacali fruiscono, pr espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nei commi 4 e 5, in media non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, 3 giornate lavorative e in ogni caso 18 ore lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi essenziali di cui all'art. 3.
4. Nell'ambito di ciscun Ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi sindacali di cui al presente articolo è determinato in ragione di 3 ore per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre di ogni anno.
5. Il monte ore è ripartito entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di contrattazione aziendale secondo le seguenti modalità: una quota pari al 10 per cento del monte orario in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti negli enti e una quota pari al 90 per cento in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciacuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono definite in sede di contrattazione aziendale, tenendo conto, in particolare, delle dimensioni, delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale e infine del numero dei dipendenti, in modo da consentire una congrua utilizzazioen dei permessi presso tutte le sedi interessate.
6. Ai dirigenti sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti non computabili nel contingente complessivo di cui al comma 4. Tali permessi sono concedibili esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali relative ad accordi previsti dalla Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, a convegni nazionali ed a riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali e territoriali e a congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Essi sono concedebili anche ai dipendenti eletti o designati quali delegati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali.
7. Le diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo dei medesimi, sono comunicate agli enti interessati per gli adempimenti conseguenti.
Art. 12
Informazione
1. Gli Enti promuovono i modi e le forme più opportune affinchè l'informazione alle organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, riguardante le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali, si attui in modo costante e tempestivo.
2. Ai sensi dell'art. 18 del DPR 1 febbraio 1986, n. 13 Sito esterno, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli Enti garantiscono una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali in ordine agli atti e ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche e la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalle quali derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.
3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta lle organizzazioni sindacali territoriali, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi de alle organizzazioni di categoria stipulanti gli accordi di cui alla Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno.
4. Le prganizzaizoni sindacali di cui all'art. 14 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, possono richiedere dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn over conseguentemente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
5. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi a base informatica, o di modifica di sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali sono informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo gli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'Amministrazione, all'ambiente ed allaqualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
6. Nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, gli Enti garantiscono, sentite le organizzaizoni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del dipendente.
7. Al dipendente viene garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.
8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dall'art. 19 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, sono definite le modalità ed i tempi dell'informazione.
Art. 13
Diritto di affissione
1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, presso appositi spazi che gli Enti hanno l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutto il personale, presso ciascuna sede.
Art. 14
Locali per le rappresentanze sindacali
1. In ciascuna sede con almeno duecento dipendenti è consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio delle loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, in quanto disponibili all'interno della struttura.
2. Nelle sedi con un numero inferiore ai duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, in quanto disponibile nell'ambito della struttura.
Art. 15
Patronato sindacale
1. I dipendenti in servizio o in quiescenza hanno facoltà di farsi rappresentare dall'organizzazione sindacale o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed in relazione alla Medicina preventiva, ai sensi del DLgsCPS 29 luglio 1947, n. 804.
Art. 16
Referendum
1. Gli Enti devono consentire nei propri locali lo svolgimento di referendum riguardanti materie inerenti l'attività sindacale indetti, tra i dipendenti, dalle organizzazioni sindacali. A tali referendum ha diritto di partecipare il personale interessato, al di fuori dell'orario di servizio.
Art. 17
Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
2. La validità della delega decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
3. Le trattenute operate dalle singole Amministraizoni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalla medesime.
4. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati.
Art. 18
Trattenute per scioperi brevi
1. In relazione agli organi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le conseguenti trattenute sulle retribuzioni sono riferite all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque determinate in misura non inferiore ad un' ora.
2. La trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria prevista per il lavoro straordinario, escluse le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati ai fin idella determinazione della tariffa predetta, con esclusione della quota di aggiunta di famiglia.
Titolo V
NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE
Art. 19
Trattamento di missione
1.
All'art. 5, L. R. 20 marzo 1989, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
" Al personale in missione adibito ad attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e ad opere di intervento svolte dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi nell'impossibilità di fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, è corrisposta una indennità forfettaria giornaliera pari a Lire 20.000, al netto delle ritenute, in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto. ".
Art. 20
Mobilità
1. Al personale trasferito ad un altro Ente anche di diverso comparto ed inquadrato nel ruolo del medesimo a seguito dell'espletamento della mobilità volontaria prevista dal DPCM 5 agosto 1988, n. 325 e dalla Legge 29 dicembre 1988, n. 554 Sito esterno, viene corrisposta a cura dell'Ente di destinazione, a cui sarà rimborsato dallo Stato, un compenso incentivante una tantum, nelle seguenti misure: qualifica funzionale VIII e superiore L.3.500.000 qualifica funzionale VII L.3.000.000 qualifica funzionale VI L.2.500.000 qualifica funzionale V ed inferiori L.2.000.000
2. Identico compenso è corrisposto altresì al personale trasferito dalle Regioni agli Enti locali a seguito delle deleghe di funzioni di cui all'art. 6 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, con onere a carico della Regione.
Art. 21
Copertura assicurativa
1. Gli Enti sono tenuti a stipulare polizze assicurative in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio da svolgersi fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonchè di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stati autorizzato il trasporto.
3. Le polizze assicurative relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente sono integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui ai commi precedenti non possono eccedere quelli previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria per i corrispondenti danni.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e da quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Art. 22
Diritto allo studio
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, in ragione del 3 per cento del personale in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post - universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio aventi efficacia giuridica e attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento.
3. Qualora le richieste di permessi previsti al comma 1 superino il 3 per cento delle unità in servizio, essi sono concessi nel seguente ordine:
a) ai dipendenti che frequntano l'ultimo anno del corso di studio;
b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno del corso di studio;
c) ai dipendenti che frequentano altri anni, escluso il primo.
4. Per gli studenti universitari e post - universitari la concessione del permesso è subordinata all'evvenuto superamento degli esami degli anni precedenti.
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e post - universitari. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito di permessi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
6. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione aziendale.
7. I prmessi per il conseguimento dei titoli di studio o degli attestati professionali di cui al comma 2 possono essere concessi anche in aggiunta a quelli necessari per le attività formative programmate dall'Amministrazione.
8. Per la concessione die permessi, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
9. Il personale che fruisce di permessi ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolano la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
10. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutarsi secondo le norme degli ordinamenti degli Enti di appartenenza.
Art. 23
Igiene e sicurezza del lavoro
1. Gli Enti, utilizzando le apposite strutture delle Unità sanitarie locali, provvedono alle visite preventive ed ai controlli periodici connessi ad attività esposte a rischio.
2. In presenza di rischi derivanti dall'utilizzo in via continuativa per l'intera giornata lavorativa di apparecchiature videoterminali, le visite mediche preventive devono essere effettuate a cadenza quadrimestrale. In attesa che gli Enti provvedano all'effettuazione delle visite mediche, il personale suddetto è adibito a mansioni di diversa natura, nell'ambito della qulifica d' appartenenza, per periodi di 10 minuti non cumulabili in relazione ad ogni ora lavorativa.
3. I Competenti organi degli Enti, sulla base delle indicazioni fornite dalle Unità sanitarie locali, attuano le misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono comportare rischi per la salute riproduttiva. Alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza si applicano le disposizioni previste al comma 2, con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di mansioni qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.
4. Gli Enti provvedono inoltre, tramite le Unità sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni, ad effettuare i colaudi e le verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture in dotazione.
5. Con atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa contrattazione aziendale, è istituito il libretto personale sanitario per garantire ai dipendenti che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale appartenente al Corpo dei vigili del fuoco dagli allegati al DPR 10 aprile 1984, n. 210 Sito esterno. Il suddetto libretto deve essere altresì istituito nei settori ove si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti.
6. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto delle misure atte a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
7. Le organizzazioni e confederazioni sindacali determinate dall'art. 2 del DM 30 marzo 1989, unitamente agli Enti, verificano l'applicazione delle norme del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.
Art. 24
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portaroe di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate. Per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera, compete la retribuzione ridotta alla metà per tutta la restante durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. Il dipendente, il cui coniuge e i cui parenti entro il secondo grado, o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, ha diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.
3. Gli Enti, in attuazione della vigente normativa, adottano le misure idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 25
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico - fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione de il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la soggezione ad effetti di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico - fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione previste dal progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate. Per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera, compete la retribuzione ridotta alla metà per tutta la restante durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. Il dipendente il cui coniuge e i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, ha diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.
3. L'Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1, qualora il dipendente medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.
Art. 26
Comitati per le pari opportunità
1. I Comitati per le pari opportunità, previsti dall'art. 7 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli Enti assicurano mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei al loro funzionamento.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'Ente, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali riconosciute maggiormente rappresentative dal DM 30 marzo 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.
3. In sede di negoziazione aziendale, anche avendo riguardo alle proposte formulate dai Comitati sono concordate misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e nello sviluppo professionale, che prendano altresì in considerazione la posizione delle dipendenti in seno alla famiglia, con particolare riferimento:
a) all'accesso e alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
b) alla flessibilità dell'orario di lavoro in rapporto a quelli dei Servizi sociali;
c) al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti profesisonali. Tali requisiti devono altresì essere valutati ai fini dell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate nell'ambito di progetti, rivolti alla generalità dei dipendenti, per su perare l'assegnazione in via permanente a mansioni estremamente parcelizzate e prive di ogni possibilità di sviluppo professionale.
4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale prevista dal comma 2 dell'art. 7, della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
5. Rientra nelle competenze dei Comitati la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE pe l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone ed in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e per superare atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
Titolo VI
CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 27
Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale
1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
Tempi e procedure della contrattazione decentrata
1. La contrattazione decentrata resta disciplinata dagli artt. 19, 20 e 21 della LR 28 ottobre 1987, n. 30. Tale disciplina è integrata dai seguenti commi.
2. Gli Enti provvedono a costituire le delegaizoni di parte pubblica, trattanti ai vari livelli di contrattazione decentrata, entro quindici giorni dalla data di esecutività della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro quindici giorni.
3. La negoziazione decentrata deve riguardare tutti gli istituti contrattuali oggetto della medesima e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.
4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione, con provvedimento adottato dall'organo competente, entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, o dalla data di scadenza del termine di quindici giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzineti.
5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, per essere approvati dai singoli Enti entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione.
6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati sono definite in una unica sessione negoziale; i singoli accordi possono prevedere periodo di efficacia diversi, individuati dalle parti.
7. Gli accordi decentrati dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
Art. 29
Procedure di raffreddamento dei conflitti
1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione della medesima, può essere formulata per iscritto un richiesta di confronto da parte di una delle organizzazion isindacali di categoria legittimata a partecipare ai vari livelli della contrattazione decentrata.
2. L'Ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.
3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti degli elementi di diritto sui quali è fondata. In caso di persistenza del conflitto, le parti possono fare ricorso alle delegaizoni trattanti l'accordo nazionale di comparto, per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegaizoni.
4. Le delegazioni di cui al comma 3 devono riunirsi altresì, su formale richiesta di una delle parti che le compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.
5. Le fasi successive delle procedure, relative alle delegazioni nazionali, sono disciplinate dall'accordo di comparto.
Titolo VII
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 30
Ordinamento professionale
1. L'ordinamento professionale del personale appartenente agli Enti è disciplinato per aree di attività articolate in qualifiche funzionali e in profili professionali.
2. Le aree sono istituite ed articolate, previa contrattazione aziendale, con atto della Giunta regionale per l'ordinamento della Amministrazione regionale e con provvedimento dei competenti organi statutari per gli altri Enti.
3. Le disposizioni di cui allà rt. 32 dell'accordo di comparto e le tabelle ivi indicate costituiscono linee di indirizzo per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2.
4. Qualora, a seguito della definizione delle aree di attività, sia necessario rivedere la definizione dei profili professionali, si provvede secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28 della LR 18 agosto 1984, n. 44.
5. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità tra profili professionali ascritti ad una stessa qualifica funzionale, salvo che il profilo professionale o la specifica figura professionale escluda la intercambiabilità, per i contenuti o i titoli professionali, che specificatamente li definiscono, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno.
Art. 31
Figure professionali
1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2 richiamata dall'art. 33 dell'accordo di comparto, esistenti nell'ordinamento della Regione e degli Enti, sono inquadrate nelle qualifiche funzionali indicate nella tabella stessa a decorrere dal 10 ottobre 1990.
2. La rilevazione delle figure professionali di cui al comma 1 presenti presso ciacsuna Amministrazione è effettuata con atto dell'organo statutariamente competente.
3. Qualora nella determinazione dei profili professionali dell'area informatica disposta ai sensi dell'art. 33 dell'accordo di comparto o della tabella n. 3 ivi richiamata, risulti che taluni di essi non corrispondono alla qualifica funzionale di appartenenza secondo la disciplina derivante dagli artt. 26 e 28 della LR 18 agosto 1984, n. 44, ma si collochino nella qualifica funzionale superiore, gli Enti, secondo le forme e le competenze prescritte dal proprio ordinamento, istituiscono i posti di organico corrispondenti, in relazione alle proprie esigenze funzionali.
4. In sede di prima applicazione, l'accesso ai posti di cui al comma 3 avviene mediante concorso interno, riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti.
5. Gli Enti, secondo le norme del proprio ordinamento, provvedono alla rideterminazione in riduzione e in aumento delle dotazioni di posti di organico per le singole qualifiche funzionali, rispettivamente di provenienza e di nuovo inquadramento, alle quali si riferiscono le disposizioni del presente articolo.
Art. 32
Livello economico differenziato
1. E' istituito un livello economico differenziato di professionalità nell'ambito delle qualifiche funzionali comprese fra la prima e la settima.
2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al quaranta per cento della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.
3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di Lire 1.900.000 annue lorde.
4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche funzionali indicate al comma 1, con le procedure indicate nell'art. 33, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente: 1a qualifica funzionale 25% 2a qualifica funzionale 25% 3a qualifica funzionale 45% 4a qualifica funzionale 60% 5a qualifica funzionale 30% 6a qualifica funzionale 60% 7a qualifica funzionale 20%
5. Il livello economico differenziato non è attribuito al personale di cui al comma 1 dell'art. 31 e tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.
Art. 33
Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato
1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nel comma 1 dell'art. 32 in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.
2. La selezione di cui al comma 2 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali, e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.
3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1o ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorchè la selezione sia terminata successivamente.
4. Le selezioni successive avvengono anualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'art. 32.
Titolo VIII
DIRIGENZA
Art. 34
Efficacia delle norme
1. Sino all'entrata in vigore della legge organica regionale in tema di dirigenza, tale materia è disciplinata dalla normativa regionale vigente, integrata dalle disposizioni contenute nel presente titolo.
Art. 35
Orario di servizio dei dirigenti
1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.
2. Il dirigente è a disposizione dell'Ente oltre l'orario di servizio per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.
Art. 36
Indennità di funzione
1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all' incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo coefficienti varianti da 0,1 a 1.
2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal comma 1.
3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.
4. I massimi organi deliberativi degli Enti determinano, in via preventiva, i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni, garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.
5. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti autonomi per le case popolari, adottano i provvedimenti di cui al comma 4 sulla base di direttive impartite dalla Giunta regionale al fine di garantire la omogeneità dei criteri e della disciplina nella materia; i predetti provvedimenti sono sottoposti al controllo anche di merito da parte dell'organo a ciò preposto.
6. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.
7. La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1o ottobre 1990. Fino a tale data il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dalle lettere c) ed e) del comma 1 dell'art. 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, nonchè gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.
Art. 37
Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali
1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo - contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.
2. I dirigenti sono responsabili, in particolare, dell' osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e dell'orario di lavoro e delgi adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.
3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati dalla vigente normativa, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.
Art. 38
Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi
1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti nell'ambito del Fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del fondo stesso. A tal fine gli Enti, in relazione alla specificità del proprio ordinamento, adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza.
2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti con accordo a livello aziendale, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonchè i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.
Titolo IX
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 39
Nuovi stipendi
1. I valori stipendiali annui lordi per il personale dipendente dagli Enti fissati dall'art. 38, LR 28 ottobre 1987, n. 30 e relative tabelle A e B, comprensivi del conglobamento di Lire 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale e, per le qualifiche dirigenziali, dell'integrazione tabellare e delle indennità rispettivamente stabilite all'art. 28, tabella A e alla lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, sono stabiliti, a regime, nel modo seguente:
Qualifica I Lire 6.081.000
Qualifica II Lire 7.041.000
Qualifica III Lire 8.181.000
Qualifica IV Lire 9.181.000
Qualifica V Lire 10.521.000
Qualifica VI Lire 11.631.000
Qualifica VII Lire 13.631.000
Qualifica VIII Lire 18.071.000
Qualifica I dirigenziale Lire 25.211.000
Qualifica II dirigenziale Lire 33.593.000
2. Gli aumenti stipendiali tabellari annui lordi, derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1, sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.
3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica I Lire 152.000
Qualifica II Lire 190.000
Qualifica III Lire 265.000
Qualifica IV Lire 310.000
Qualifica V Lire 355.000
Qualifica VI Lire 386.000
Qualifica VII Lire 487.000
Qualifica VIII Lire 592.000
Qualifica I dirigenziale Lire 609.000
Qualifica II dirigenziale 820.000
4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica I Lire 715.000
Qualifica II Lire 894.000
Qualifica III Lire 1.240.000
Qualifica IV Lire 1.459.000
Qualifica V Lire 1.668.000
Qualifica VI Lire 1.815.000
Qualifica VII Lire 2.290.000
Qualifica VIII Lire 2.789.000
Qualifica I dirigenziale Lire 2.867.000
Qualifica II dirigenziale Lire 3.863.000
5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica I Lire 1.200.000
Qualifica II Lire 1.500.000
Qualifica III Lire 2.100.000
Qualifica IV Lire 2.450.000
Qualifica V Lire 2.800.000
Qualifica VI Lire 3.050.000
Qualifica VII Lire 3.850.000
Qualifica VIII Lire 4.990.000
Qualifica I dirigenziale Lire 5.130.000
Qualifica II dirigenziale Lire 6.912.000.
6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
Art. 40
Retribuzione individuale di anzianità
1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, a favore del personale che abbia prestato servizio nel periodo 1o gennaio 1987 - 31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Qualifica I Lire 198.000
Qualifica II Lire 216.000
Qualifica III Lire 234.000
Qualifica IV Lire 267.000
Qualifica V Lire 312.000
Qualifica VI Lire 330.000
Qualifica VII Lire 384.000
Qualifica VIII Lire 518.000
Qualifica I dirigenziale Lire 672.000
Qualifica II dirigenziale Lire 840.000.
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1o gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988, detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1o gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art 32 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 41
Trattamento economico accessorio
1. L'indennità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, è incrementata di Lire 400.000 annue lorde, a decorrere dal 1o ottobre 1990.
2. L'indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, è incrementata di Lire 500.000 annue lorde a decorrere dal 1o ottobre 1990. Tale indennità è corrisposta secondo le modalità previste dalla norma indicata, in via alternativa, per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.
3. Al personale docente in servizio presso i Centri di formazione professionale che svolga attività di insegnamento in aula o di laboratorio per un periodo non inferiore ad 800 ore per anno formativo, ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, compete una indennità pari a Lire 850.000 annue lorde a decorrere dal 1o ottobre 1990.
4. L'indennità di rischio da radiazioni è attribuita nelle ipotesi, secondo i criteri e nella misura indicati dall'art 43 dell'Accordo nazionale di comparto.
Art. 42
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare per sospensione dalla qualifica, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi e infine sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.
2. In ottomperanza a quanto disposto dall'art. 13 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dall'art. 39, al personale con diritto a pensione, cessato dal servizio, nel periodo di vigenza contrattuale.
Titolo X
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
Art. 43
Disposizioni particolari
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Sito esterno, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.
2. L'indennità di reperibilità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 29 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Art. 44
Norma transitoria
1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme previste al Titolo IV.
2. Nel medesimo termine gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni il numero delle aspettative sindacali concesse, in relazione a ciascuna organizzazione e confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.
Art. 45
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli contenuti al Titolo VI della LR 20 luglio 1973, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono inoltre abrogati i seguenti articoli:
- da 26 a 28 della LR 22 ottobre 1979, n. 34;
- 18, 23, 25 e 27 della LR 28 ottobre 1987, n. 30;
- 3 e 6 della LR 13 maggio 1989, n. 13.
3. Restano in vigore, ove non modificate, sostituite o abrogate da successivi provvedimenti legislativi e dalla presente legge, le disposizioni di cui alla LR 8 marzo 1984, n. 11 ed alla LR 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 46
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per il triennio 1988/ 1990, fanno carico ai Capitoli 00250, 02220, 04080, 04180, 41977 e 75050 del Bilancio per l'esercizio 1990 e pluriennale 1990/ 92.
2. I fondi che verranno assegnati dallo Stato per il riconoscimento degli oneri derivanti dal rinnovo dell'accordo di comparto del personale regionale saranno destinati al finanziamento dei nuovi costi contrattuali.
Art. 47
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 aprile 1990

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