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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 40

MODIFICA DEL TERMINE DI RIENTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA SESTO, DELLA LR 28 DICEMBRE 1982, N. 62

(Legge di pura modifica all' art. 2 della L.R. L.R. 28 dicembre 1982 n. 62)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 9 maggio 1990

INDICE

Art. 2 - Norma transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il sesto comma dell'articolo 2 della L. R. 28 dicembre 1982, n. 62, è sostituito come di seguito:
" In corrispondenza della riscossione è assunto dallo stesso Comune assegnatario l'impegno formale alla restituzione della somma alla Regione Emilia - Romagna entro due mesi dall'incasso, conseguente all'avvenuta alienazione e comunque entro l'ottavo anno dalla data di riscossione delle somme erogate dalla Regione Emilia - Romagna. Tale obbligo è assunto sul Capitolo di spesa " Restituzione del patrimonio sanitario" da iscriversi nel Titolo III, categoria 2a - " altri rimborsi di prestiti" del bilancio comunale. ".
Art. 2
Norma transitoria
1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano beneficiato delle anticipazioni per la trasformazione del patrimonio sanitario, assumendo impegno di restituzione dell'anticipazione medesima entro il terzo anno dalla data di riscossione, possono adempiere l'obbligo entro i termini indicati all'art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 maggio 1990

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