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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 43

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DEL COMITATO PROMOTORE PER LA RACCOLTA DI FONDI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE DI UN MONASTERO CON ANNESSA CHIESA DI PROPRIETÀ DELL'ARCIDIOCESI DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 9 maggio 1990

INDICE

Art. 6 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla costituzione di un Comitato per la ricostruzione del monastero, e annessa chiesa, dell'associazione monastica "Piccola Famiglia dell'Annunziata" in Casaglia di Marzabotto.
2. Il Comitato si costituirà ai termini degli artt. 12 e 39 del Codice civile tra la Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Bologna e Marzabotto, la Provincia di Bologna, la Comunità montana dell'Appennino bolognese n. 1, l'Associazione denominata "Pace tra le culture" con sede a Monte Sole di Marzabotto, e gli altri soggetti, pubblici e privati, che l'atto costitutivo indicherà.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto del Comitato prevedano:
a) l'obbligo per il Comitato di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 del Codice civile;
b) che lo scopo del Comitato, non avente finalità di lucro, sia quello di raccogliere fondi, anche mediante sottoscrizioni e sponsorizzazioni, per la ricostruzione l'ampliamento dell'edificio di proprietà dell'Arcidiocesi di Bologna, ad uso monastero con annessa chiesa, sito in Podella di Casaglia (Marzabotto) e destinato all'associazione monastica della "Piccola Famiglia dell'Annunziata".
Art. 2
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione al Comitato di cui all'art. 1.
Art. 3
1. I diritti inerenti alla qualità di socio promotore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine alla posizione partecipativa della Regione al Comitato, in presenza di modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto del medesimo.
Art. 4
1. I rappresentanti della Regione negli organi del Comitato sono:
- il Presidente della Regione e un membro dell'Ufficio di Presidenza designato dal medesimo.
Art. 5
1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità indicate alla lett. b) del comma 3 dell'art. 1, è autorizzata a concedere al Comitato un contributo di Lire 300.000.000 per l'esercizio 1990.
Art. 6
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1990, che verrà dotato dello stanziamento di Lire 300.000.000 mediante la riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al Cap. 85100 del bilancio relativo al medesimo esercizio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 5 maggio 1990

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