LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46
NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990
INDICE
Art. 1 - Principi e obiettivi
Art. 2 - Tipologia degli interventi
Art. 3 - Destinatari degli interventi
Art. 4 - Studenti stranieri
Art. 5 - Assistenza agli studenti stranieri
Art. 6 - Servizio di orientamento
Art. 7 - Assegno di studio
Art. 8 - Borse di studio
Art. 9 - Servizi abitativi
Art. 10 - Servizi per gli studenti pendolari
Art. 11 - Servizio di mensa
Art. 12 - Servizio editoriale e librario e centri di ascolto audiotelevisivi
Art. 13 - Servizi di promozione sportiva
Art. 14 - Sussidi straordinari
Art. 15 - Prestiti d' onore Prestiti d' onore Prestiti d' onore
Art. 16 - Interventi a favore degli studenti portatori di handicap
Art. 17 - Trasformazione in servizi
Art. 18 - Sanzioni
Art. 19 - Fasce di reddito
Art. 20 - Esclusione dall'utilizzazione dei servizi
Art. 21 - Programmazione regionale
Art. 22 - Deleghe
Art. 23 - Rapporti coi Comuni non sede di Ateneo
Art. 24 - Organi dell'Azienda
Art. 25 - Costituzione degli organi
Art. 26 - Controllo sugli organi
Art. 27 - Controllo sugli atti
Art. 28 - Sostituzioni nell'esercizio di attività delegate
Art. 29 - Strutture e personale
Art. 30 - Diritti del personale trasferito
Art. 31 - Regolamento per l'organizzazione delle strutture aziendali
Art. 32 - Beni
Art. 33 - Entrate, patrimonio
Art. 34 - Bilancio
Art. 35 - Tasse e contributi regionali
Art. 36 - Norme finanziarie
Art. 37 - Abrogazione di norme
Art. 38 - Norme transitorie
Art. 39 - Disposizione transitoria per il personale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi e obiettivi
1. La presente legge per l'attuazione del diritto allo studio universitario tende a realizzare un sistema integrato di interventi, partendo da un pieno e razionale utilizzo delle strutture e dei servizi già esistenti, al fine di:
a) favorire l'accesso e la frequenza dei cittadini all'Università ed agli Istituti post secondari di cui all'art. 3, consentendo in particolare ai cittadini di accertata capacità e privi o carenti di mezzi il raggiungimento dei più alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale;
b) promuovere, mediante idonee attività di orientamento, uno stretto raccordo fra qualificazione universitaria e mercato del lavoro;
c) favorire una positiva integrazione fra popolazione studentesca e comunità locale.
2. La presente legge promuove altresì la collaborazione degli Enti locali, delle Università e degli Istituti superiori di istruzione della regione Emilia - Romagna all'esercizio in forme atte a valorizzarne il ruolo autonomo e a consentire la fattiva collaborazione di altri soggetti pubblici e privati interessati alla piena attuazione degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione.
3. La Regione Emilia - Romagna detta le presenti norme con riferimento agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e sulla base della Legge 22 dicembre 1979, n. 642 e degli articoli 42 e 44 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .
Art. 2
Tipologia degli interventi
1. Le finalità di cui alla presente legge si attuano mediante:
a) servizi di orientamento professionale;
b) assegni di studio;
c) borse di studio;
d) servizi abitativi;
e) servizi di mensa;
f) facilitazioni di trasporto;
g) servizi sanitari e di medicina preventiva;
h) servizi editoriali e librari e centri di ascolto audiotelevisivi;
i) interventi per le attività culturali, ricreative e turistiche;
l) interventi di promozione turistica;
m) sussidi straordinari;
n) prestiti d' onore;
o) servizi speciali per studenti handicappati;
p) servizi d' informazione e consulenza;
q) predisposizione e gestione di spazi per attività sociali;
r) ogni altra forma di intervento volto ad attuare il diritto allo studio.
2. I servizi e gli interventi di cui al comma precedente, possono essere affidati ad associazioni e cooperative di studenti regolarmente costituite ed operanti nell'Università, sulla base di requisiti fissati dai Consigli di amministrazione delle Aziende di cui all'art. 22.
3. I servizi sono organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze di carattere didattico e scientifico degli iscritti alle Università e agli Istituti di istruzione superiore.
Art. 3
Destinatari degli interventi
1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui all'art. 2 tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma alle scuole di specializzazione, alle scuole dirette a fini speciali e ai corsi di perfezionamento di cui al DPR 10 marzo 1982, n. 162 presso le Università e gli Istituti di istruzione aventi sede principale in Emilia - Romagna, anche se i predetti corsi vengono svolti in altre regioni.
2. Gli utenti concorrono ai costi dei servizi.
3. L'assegnazione di servizi avviene in base ai combinati criteri del merito e della continuità scolastica, con privilegio nei riguardi dei soggetti in disagiate condizioni economiche.
4. I criteri per la determinazione del merito e della continuità scolastica sono fissati dalla Giunta regionale su parere conforme della competente Commissione consiliare.
Art. 4
Studenti stranieri
1. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciute la qualità di rifugiato politico, usufruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge nell'ambito dei principi e delle norme internazionali e statali vigenti.
2. Si possono a tal fine stipulare convenzioni con organismi che offrono assistenza e servizi agli studenti stranieri in condizioni di particolare disagio.
3. E' favorita ogni attività volta a promuovere l'inserimento degli studenti stranieri.
Art. 5
Assistenza agli studenti stranieri
1. Nel caso di eccezionali comprovate situazioni di necessità sono altresì ammessi a fruire degli interventi previsti gli studenti stranieri apolidi che si trovino sul territorio dell'Emilia - Romagna, anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali sussista trattamento di reciprocità.
Art. 6
Servizio di orientamento
1. Il Servizio di orientamento professionale ha lo scopo di indirizzare gli studenti, compresi quelli che frequentano l'ultima classe delle scuole secondarie superiori, nella scelta degli studi, in relazione alle loro aspirazioni culrali e professionali ed alle possibilità di occupazione.
2. A tal fine, attraverso opportune forme di collaborazione con le Università, gli organismi scolastici interessati, i competenti Servizi della Regione e degli Enti locali, le associazioni produttive e sindacali, vengono promossi studi, ricerche, rilevazioni statistiche e viene diffuso ogni elemento di conoscenza utile ai fini dell'orientamento professionale e degli sbocchi occupazionali.
3. Sono altresì promosse iniziative di studio, ricerca, convegni, seminari e ogni altra attività ritenuta attinente al perseguimento delle finalità dei presente articolo, compresa la formazione e la partecipazione degli studenti ad esperienze di studio - lavoro e tirocini guidati.
Art. 7
Assegno di studio
1. L'assegno di studio viene attribuito per concorso, limitatamente al primo corso di laurea o diploma universitario, ed una sola volta per anno in corso.
2. Possono partecipare al concorso gli studenti che:
a) appartengano a famiglie il cui reddito pro capite rientri nei limiti di cui alla lett. a) dell'art. 19;
b) siano in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
3. Chi conserva i requisiti di merito e di reddito indicati nel bando può avere, a domanda, la conferma dell'assegno fino all'ultimo anno in corso e, in casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute o dall'aver partecipato a corsi di livello universitario, all'estero, non oltre due anni fuori corso.
4. La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, determina:
a) i criteri geneali relativi ai bandi di concorso;
b) l'ammontare dell'assegno di studio in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede;
c) l'ammontare e le modalità di erogazione dell'assegno di di studio nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicap.
5. Gli assegni e le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.
Art. 8
Borse di studio
1. Le borse di studio sono attribuite per concorso a favore di studenti che, pur trovandosi in condizioni disagiate, non abbiano potuto beneficiare dell'assegno di studio.
2. Possono essere inoltre conferite, per concorso, in relazione alle finalità di cui agli articoli 1 e 6, borse di studio per frequentare, sia in Italia, sia all'estero, corsi di specializzazione e di perfezionamento e borse di studio per ricerca e sperimentazione.
3. La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, determina annualmente l'ammontare e le modalità di conferimento delle borse di studio di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 9
Servizi abitativi
1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la frequenza degli studenti fuori sede.
2. Al servizio abitativo si accede per concorso.
3. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto al pagamento di una retta, il cui importo viene fissato annualmente. Per gli studenti beneficiari di assegno di studio la retta è detratta dall'assegno.
4. Ove la domanda di servizi abitativi superi la disponibilità degli alloggi gestiti dall'Azienda, di cui all'art. 22, questa può assegnare contributi per il canone di locazione.
5. L'Azienda può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che offrano un servizio abitativo agli studenti universitari.
6. Sulla base di apposite convenzioni con le Università, le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre Università.
Art. 10
Servizi per gli studenti pendolari
1. Agli studenti fuori sede che non usufreuiscono di servizi abitativi, può essere riservata una quota delle residenze a disposizioni dell'Azienda per la fruizione di servizi di foresteria a prenotazione per limitati periodi di tempo.
2. Agli stessi è inoltre garantita l'utilizzazione diurna di locali di studio.
Art. 11
Servizio di mensa
1. Il servizio di mensa può essere gestito direttamente dall'Azienda oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni.
2. Il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo anche una pluralità di forme di ristorazione, e regolamentato in modo da consentire forme di controllo da parte degli utenti.
3. Le Aziende regolamentano le modalità di utilizzazione del servizio di mensa e di controllo dell'accesso.
Art. 12
Servizio editoriale e librario e centri di ascolto audiotelevisivi
1. Il servizio editoriale e librario favorisce in collaborazione con l'Università, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico destinato ad uso universitario.
2. Può essere altresì promossa, in collaborazione con l'Università, con Enti ed istituti pubblici o privati, la costituzione di centri audiotelevisivi.
Art. 13
Servizi di promozione sportiva
1. L'Azienda sostiene e favorisce le iniziative promosse dalle associazioni sportive studentesche.
2. L'Azienda stipula convenzioni per l'accesso degli studenti agli impianti sportivi dei Comuni, dell'Università o di altri Enti.
Art. 14
Sussidi straordinari
1. L'Azienda può disporre straordinarie forme di intervento a favore di studenti che per eccezionali e comprovate situazioni non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.
Art. 15
Prestiti d' onore Prestiti d' onore Prestiti d' onore
1. Possono essere concessi prestiti d' onore a tasso agevolato attraverso convenzioni con istituti bancari.
Art. 16
Interventi a favore degli studenti portatori di handicap
1. Per gli studenti portatori di handicap l'Azienda prevede specifici interventi, sia individuali che collettivi.
2. Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.
Art. 17
Trasformazione in servizi
1. A richiesta dello studente beneficiario, l'assegno di studio o la borsa di studio possono essere, anche in misura parziale, trasformati in servizi.
2. Lo studente portatore di handicap e beneficiario di assegno o borsa di studio può richiederne la totale o parziale trasformazione in attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato.
Art. 18
Sanzioni
1. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero è soggetto alla revoca della concessione del beneficio o del servizio ed è tenuto al rimborso del valore monetario dei servizi goduti indebitamente.
Art. 19
Fasce di reddito
1. Il Consiglio regionale fissa:
a) i limiti massimi di reddito pro capite e le modalità di determinazione del medesimo per coloro che intendono concorrere al conferimento di assegni o di borse di studio;
b) i criteri per la individuazione delle fasce di reddito;
c) le fasce di reddito cui riferire le tariffe agevolate dei servizi erogati a pagamento.
Art. 20
Esclusione dall'utilizzazione dei servizi
1. Lo studente che sia incorso in sanzioni disciplinari o abbia commesso infrazioni nell'uso dei servizi può decadere in tutto o in parte dal diritto all'utilizzazione dei medesimi.
Art. 21
Programmazione regionale
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine agli interventi del diritto allo studio attraverso un programma regionale poliennale.
2. Il programma regionale degli interventi si conforma agli obiettivi, agli indirizzi e alle priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario, ove operante; fissa gli obiettivi e le priorità degli interventi da realizzare; si attua mediante piani annuali.
3. Il programma regionale delgi interventi per il diritto allo studio universitario è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere degli Enti delegati.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio sui risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi prefissati nel piano poliennale.
Art. 22
Deleghe
1. Le funzioni amministrative concernenti gli interventi per il diritto allo studio universitario, eccettuate quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate ai Comuni sede di Ateneo e di Istituti di istruzione superiore.
2. Per la gestione degli interventi i Comuni si avvalgono di un' apposita Azienda, Ente pubblico non economico, retta da propri organi e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia funzionale e organizzativa.
Art. 23
Rapporti coi Comuni non sede di Ateneo
1. Nel caso in cui gli insediamenti universitari insistano in Comuni diversi da quelli sede di Ateneo, l'Azienda programma ed attua gli interventi raccordandosi con i Comuni stessi.
Art. 24
Organi dell'Azienda
1. Gli organi dell'Azienda, istituita e regolamentata dal Consiglio comunale, sono:
a) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Al Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti spettano le indennità di carica, i gettoni di presenza, i rimborsi per spese di viaggio e le diarie, fissate dal Consiglio del Comune sede di Ateneo in conformità a quanto previsto per i componenti degli organi di amministeazione e di controllo di Enti comunali. Al Presidente che rinunci all'indennità di carica spettano in ogni caso i gettoni di presenza.
Art. 25
Costituzione degli organi
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio comunale.
2. Il Consiglio di amministrazione è costituito per metà da rappresentanti del Consiglio comunale, con voto limitato, per un quarto da rappresentanti degli studenti e per un quarto da docenti designati dal Consiglio d' amministrazione dell'Università.
3. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti titolari eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a due preferenze scegliendoli fra gli iscritti all'Albo ufficiale dei revisori dei conti; il Consiglio elegge altresì, con voto limitato, due revisori supplenti.
4. Il Collegio è presieduto dal componente che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, dal più anziano di età.
Art. 26
Controllo sugli organi
1. Nel caso in cui gli organi dell'Azienda ritardino ingiustificatamente ovvero omettano adempimenti di loro spettanza in base a norme di legge, la Giunta comunale, previa diffida ad adempiere, li surroga provvedendo alla nomina di un Commissario ad acta.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è destituito se viene meno ai propri doveri istituzionali, ponendo in essere gravi violazioni di legge ovvero omettendo di compiere atti dovuti.
3. Il Consiglio di amministrazione è sciolto quando, per dimissioni o per altra causa, non è in grado di svolgere la propria attività istituzionale, ovvero per i medesimi motivi indicati nel secondo comma. In tal caso le funzioni dell'organo collegiale vengono temporaneamente svolte dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
4. I provvedimenti di destituzionale o di scioglimento sono adottati dal Consiglio comunale, con deliberazione motivata e su conforme parere della Giunta regionale.
5. Qualora gli organi comunali omettano o ritardino ingiustificatamente l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente articolo, vi provvede, previa diffida ad adempiere, la Giunta regionale.
Art. 27
Controllo sugli atti
1. Sono soggetti ad approvazione del Consiglio comunale il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo. Il Sindaco è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale un attestato, vistato dal Responsabile della Ragioneria, relativo alla legittimità contabile e amministrativa del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo.
2. Sono soggetti al controllo preventivo della Giuna comunale:
a) i provvedimenti concernenti:
1) l'affidamento del Servizio di Tesoreria;
2) l'alienazione e l'acquisto di immobili;
3) i regolamenti di cui all'art. 31 ed al terzo comma dell'art. 33;
b) i provvedimenti che impegnano il bilancio per oltre un anno, o comunque comportino un onere superiore a 250 milioni; tale limite potrà essere elevato con delibera del Consiglio comunale in relazione alle esigenze funzionali ed al volume delle attività delle Aziende.
3. I provvedimenti elencati nel secondo comma divengono comunque esecutivi se la Giunta comunale, nel termine di trenta giorni da quando li ha ricevuti, con provvedimenti motivato non ne dispone l'annullamento per vizi di legittimità o la non approvazione per ragioni di merito.
4. Nello stesso termine, la Giunta comunale può tuttavia chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio oppure che il provvedimento sia riesaminato nel merito. La richiesta sospende il termine.
5. L'Azienda è tenuta a inviare alla Giunta comunale l'elenco di tutti gli atti non soggetti a controllo preventivo. Su di essi, ferma restando la loro esecutività, l'Assessore competente può chiedere chiarimenti.
6. La Giunta comunale può annuallare in qualunque tempo, per motivate ragioni di interesse pubblico, gli atti illegittimi dell'Azienda.
Art. 28
Sostituzioni nell'esercizio di attività delegate
1. In caso di persistente inercia nell'adottare provvedimenti a cui il Comune è tenuto nell'esercizio di funzioni delegate con la presente legge, la Giunta regionale assegna al Comune un congruo termine per provvedere.
2. Trascorso inutilmente detto termine, la Giunta può sostituirsi al Comune inadempiente.
Art. 29
Strutture e personale
1. Ciascuna Azienda nel suo insieme forma una unica struttura organizzativa cui è preposto un dirigente della seconda qualifica.
2. Gli uffici e le unità operative delle Aziende sono individuati e disciplinati dal regolamento per l'organizzazione delle strutture aziendali di cui all'art. 31.
3. Alle Aziende è assegnata una prima dotazione organica di personale indicata nella tabella di cui all'Allegato A. La dotazione organica delle Aziende è ridefinita con successiva legge regionale sentiti i rispettivi Consiglio di amministrazione che dovranno esprimersi entro un anno dal loro insediamento. A tal fine il Presidente del Consiglio di amministrazione deve preventivamente procedere alla convocazione di apposita conferenza di organizzazione a norma dell'art. 15 della LR 18 agosto 1984, n. 44.
4. Al personale si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti egli Enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni, a norma dell'art. 4 del DPR 5 marzo 1986, n. 68 . Pertanto, il predetto personale, ai fini previdenziali, assistenziali e del trattamento di quiescenza, rimane iscritto rispettivamente all'Inadel e alla Cpdel.
5. Al suddetto personale continuano altresì ad applicarsi le disposizioni di cui alle Leggi regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982, n. 58.
Art. 30
Diritti del personale trasferito
1. I servizi di cui al sesto alinea del terzo comma dell'art. 25 della LR 18 agosto 1984, n. 44 sono soppressi. La relativa dotazione organica, individuata distintamente per ciascuna delle quattro Aziende, forma un apposito ruolo nell'organico regionale i cui posti vengono automaticamente soppressi o all'atto del trasferimento del personale all'organico delle rispettive Aziende, secondo le modalità fissate dai successivi articoli, o all'atto del verificarsi della loro vacanza per qulsiasi altro motivo.
2. Il personale oeprante nei suddetti servizi è trasferito nei ruoli o assegnato funzionalmente alle rispettive Aziende con deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto previsto al successivo art. 39, trascorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge indicata al terzo comma dell'art. 29 con la quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende. Con la predetta delibera verranno definite anche le modalità per la trasmissione dalla Regione alle Aziende della documentazione relativa al personale trasferito e per l'assegnazione dei fondi relativi ai costi conseguenti, garantendo la continuità della attività e del corrispondente trattamento giuridico ed economico.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al provvedimento di cui al precedente comma, il predetto personale è temporaneamente comandato presso le rispettive Aziende.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata e fatti altresì salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto.
5. La Giunta regionale e ciascuna Azienda, previa contrattazione sindacale, stabiliscono, entro il termine di cui la terzo comma dell'art. 29 una apposita regolamentazione per la mobilità dall'organico dell'Azienda a quello regionale, al fine di pervenire al migliore assestamento delle presenze nei rispettivi organici, secondo le esigenze delle specifiche professionalità. Tale regolamentazione dovrà conformarsi a quella vigente presso la Regione Emilia - Romagna per la mobilità interna.
Art. 31
Regolamento per l'organizzazione delle strutture aziendali
1. Spetta al Consiglio di amministrazione di ciascun Azienda deliberare il regolamento per l'organizzazione delle strutture aziendali.
2. Il regolamento deve recepire gli accordi sindacali limitatamente alle materie la cui disciplina è ad essi deferita dall'art. 3 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 , deve tener conto dei principi stabiliti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di pubblico impiego, e deve, altresì, tener conto della peculiarità delle attività affidate all'Azienda.
3. Il regolamento determina:
a) l'articolazione delle strutture organizzative dell'Azienda;
b) le modalità ed i criteri per la nomina dei responsabili delle strutture ai vari livelli;
c) le modalità per la costituzione e l'estinzione del rapporto di lavoro nonchè i diritti, i doveri e le responsabilità del personale;
d) i profili professionali e la declaratoria delle mansioni del personale dell'Azienda per ciascuna delle qualifiche funzionali;
e) la dotazione organica di ciascuna profilo professionale nell'ambito della complessiva attribuzione stabilita per ciascuna qualifica funzionale;
f) i criteri per la misura dei carichi di lavoro e per assicurare l'efficienza degli uffici, l'orario di lavoro, la sua articolazione e le relative procedure di controllo, l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.
Art. 32
Beni
1. I beni immobili della Regione ad essa pervenuti a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1o novembre 1979, utilizzati dalle Aziende, sono trasferiti in proprietà ai Comuni sede di Ateneo. Tali beni essendo vincolati dall'esclusivo esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono posti a disposizione delle Aziende per l'espletamento dell'attività istituzionale di queste ultime. Qualsiasi diversa utilizzazione deve essere espressamente autorizzata con atto del Consiglio regionale.
2. I beni mobili della Regione ad essa pervenuti a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1o novembre 1979, utilizzati dalle Aziende, sono trasferiti alle Aziende stesse.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto al trasferimento dei beni mobili e immobili individuati con appositi inventari redatti in contraddittorio con gli Enti interessati.
Art. 33
Entrate, patrimonio
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
a) assegnazione ordinaria della Regione per l'attività e il funzionamento la cui entità è determinata annualmente dalla legge di bilancio regionale;
b) contributi assegnati dalla Regione per la realizzazione di specific programmi;
c) altri finanziamenti pubblici o privati per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge;
d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione dei beni amministrati dall'Azienda.
2. L'Azienda ha un proprio patrimonio formato da beni mobili ed immobili.
3. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda viene redatto in conformità alle disposizioni fissate dalle vigenti disposizioni di legge per gli Enti comunali. Esso è deliberato dal Consiglio di amministrazione.
Art. 34
Bilancio
1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio finanziario di bilancio.
3. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 20 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
4. Il Consiglio di amministrazione non può provvedere alla approvazione di bilancio qualora non abbia approvato il conto consuntivo relativo ai due esercizi precedenti l'anno cui il bialncio si riferisce. In tal caso la mancata approvazione del bilancio comporta la sospensione delle erogazioni per l'attività e il funzionamento.
5. Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
6. Qualora il bilancio di previsione nons ia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di tre mesi sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo.
7. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dal Consiglio comunale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo fino all'intervenuta approvazione del Consiglio comunale. Tale gestione è limitata ad un dodicesimo per ogni mese di pendenza dall'approvazione.
Art. 35
Tasse e contributi regionali
1. A norma dell'art. 121 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , la tassa prevista dall'art. 190 del Testo Unico sull'istruzione universitaria, approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, è tributo proprio della Regione Emilia - Romagna. L'ammontare della tassa è di Lire 60.000.
2. Parimenti, la quota del 15% su tutte le tasse universitarie ed i contributi integrativi previsti dall'art. 2 della Legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e il contributo suppletivo previsto dall'art. 4 della stessa legge, pari al 30% della tassa annuale d' iscrizione, sono tributi propri della Regione Emilia - Romagna.
3. La tassa ed i contributi di cui ai precedenti commi primo e secondo vengono corrisposti dagli interessati o tramite versamento in apposito cc postale o mediante versamento agli Istituto co - tesorieri della Regione Emilia - Romagna i quali svolgono anche la funzione di tesoriere per le Università della regione. Ove l'Istituto tesoriere della singola Università non coincida con un Istituto cotesoriere della Regione, il versamento deve essere effettuato presso il primo Istituto, il quale provvederà a disporre l'accreditamento della somma incassata a favore dell'Istituto co - tesoriere regionale esistente nello stesso comune, secondo le modalità disposte dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, d' intesa con gli Istituti tesorieri universitari.
4. All'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui ai precedenti commi primo e secondo e all'eventuale contenzioso tributario si applicano le norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali, in quanto compatibili.
5. Il provento della tassa di abilitazione all'esercizio professionale è introitato nel Capitolo 00150 " Tasse sulle concessioni regionali" del Bilancio regionale. I proventi dei contributi di cui all'art. 2 della Legge 1551/ 51 ed il contributo suppletivo di cui all'art. 4 della stessa legge sono introitati nel Capitolo 00300 " Quota parte del 15% delle tasse universitarie e contributo suppletivo di cui agli artt. 2 e 4 della Legge 1551/ 51 " del bilancio regionale.
Art. 36
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di Bilancio di previsione a norma di quanto diasposto dal rpimo comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31 (concernente norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna).
2. La Regione con proprio atto provvede al riparto dell'assegnazione ordinaria per l'attività e il funzionamento tenendo conto degli studenti assistiti in ciascuna sede universitaria, del numero di iscritti in sede e fuori sede, della quantità e qualità dei servizi erogati nell'ultimo anno.
Art. 37
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il sesto alinea del terzo comma dell'art. 25 della LR 19 agosto 1984, n. 44.
2. La LR 31 gennaio 1983, n. 8 e successive modificazioni è abrogata, salvo quanto previsto all'art. 38 della presente legge.
Art. 38
Norme transitorie
1. Le Aziende istituite a norma dell'art. 24 subentrano, nei rispettivi ambiti territoriali, nell'attività istituzionale delle Aziende a suo tempo istituite a norma dell'art. 25 della LR 8/ 83 " Diritto allo studio universitario". Nelle more della costituzione degli organi delle nuove Aziende, alla quale i Comuni sono tenuti a provvedere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le relative funzioni continuano ad essere svolte dalle Aziende di cui all'art. 25 della LR 8/ 83, nell'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, della presente legge.
2. La Regione adotta conseguentemente i provvedimenti previsti dalla presente legge.
Art. 39
Disposizione transitoria per il personale
1. Il personale indicato al secondo comma dell'art. 30 è inquadrato d' ufficio nei ruoli delle rispettive Aziende decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge indiata al terzo comma dell'art. 29 con la quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende, salvo che, entro il predetto termine, non richieda di permanere nell'organico regionale. E' fatta salva la facoltà del personale di richiedere il trasferimento nei ruoli delle rispettive Aziende fin dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale che permane nell'organico regionale è posto alle dipendenze funzionali delle rispettive Aziende con apposita delibera della Giunta regionale. Ciascuna Azienda provvede all'adozione degli atti relativi alla gestione di detto personale e definisce le modalità di svolgimento delle mansioni sulla base della propria organizzazione del lavoro nel rispetto delle professionalità acquisite e nell'ambito delle direttive adottate dalla Giunta regionale. Dette direttive sono adottate sulla base di trattative con le Organizzazioni sindacali aziendali della Regione.
3. I posti dell'organico di ciascuna Azienda, corrispondenti al personale dell'organico regionale posto alle sue dipendenze funzionali, finchè sono coperti attraverso la messa a disposizione del predetto personale, sono indisponibili al fine della loro copertura mediante concorso o qualsiasi altra forma di accesso.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale ella Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 ottobre 1990