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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 1
Principi e obiettivi
1. La presente legge per l'attuazione del diritto allo studio universitario tende a realizzare un sistema integrato di interventi, partendo da un pieno e razionale utilizzo delle strutture e dei servizi già esistenti, al fine di:
a) favorire l'accesso e la frequenza dei cittadini all'Università ed agli Istituti post secondari di cui all'art. 3, consentendo in particolare ai cittadini di accertata capacità e privi o carenti di mezzi il raggiungimento dei più alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale;
b) promuovere, mediante idonee attività di orientamento, uno stretto raccordo fra qualificazione universitaria e mercato del lavoro;
c) favorire una positiva integrazione fra popolazione studentesca e comunità locale.
2. La presente legge promuove altresì la collaborazione degli Enti locali, delle Università e degli Istituti superiori di istruzione della regione Emilia - Romagna all'esercizio in forme atte a valorizzarne il ruolo autonomo e a consentire la fattiva collaborazione di altri soggetti pubblici e privati interessati alla piena attuazione degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione.
3. La Regione Emilia - Romagna detta le presenti norme con riferimento agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e sulla base della Legge 22 dicembre 1979, n. 642 Sito esterno e degli articoli 42 e 44 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.

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