LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46
NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990
Art. 12
Servizio editoriale e librario e centri di ascolto audiotelevisivi
1. Il servizio editoriale e librario favorisce in collaborazione con l'Università, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico destinato ad uso universitario.
2. Può essere altresì promossa, in collaborazione con l'Università, con Enti ed istituti pubblici o privati, la costituzione di centri audiotelevisivi.