LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46
NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990
Art. 18
Sanzioni
1. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero è soggetto alla revoca della concessione del beneficio o del servizio ed è tenuto al rimborso del valore monetario dei servizi goduti indebitamente.