Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 22
Deleghe
1. Le funzioni amministrative concernenti gli interventi per il diritto allo studio universitario, eccettuate quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate ai Comuni sede di Ateneo e di Istituti di istruzione superiore.
2. Per la gestione degli interventi i Comuni si avvalgono di un' apposita Azienda, Ente pubblico non economico, retta da propri organi e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia funzionale e organizzativa.

Espandi Indice