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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 25
Costituzione degli organi
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio comunale.
2. Il Consiglio di amministrazione è costituito per metà da rappresentanti del Consiglio comunale, con voto limitato, per un quarto da rappresentanti degli studenti e per un quarto da docenti designati dal Consiglio d' amministrazione dell'Università.
3. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti titolari eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a due preferenze scegliendoli fra gli iscritti all'Albo ufficiale dei revisori dei conti; il Consiglio elegge altresì, con voto limitato, due revisori supplenti.
4. Il Collegio è presieduto dal componente che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, dal più anziano di età.

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