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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 26
Controllo sugli organi
1. Nel caso in cui gli organi dell'Azienda ritardino ingiustificatamente ovvero omettano adempimenti di loro spettanza in base a norme di legge, la Giunta comunale, previa diffida ad adempiere, li surroga provvedendo alla nomina di un Commissario ad acta.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è destituito se viene meno ai propri doveri istituzionali, ponendo in essere gravi violazioni di legge ovvero omettendo di compiere atti dovuti.
3. Il Consiglio di amministrazione è sciolto quando, per dimissioni o per altra causa, non è in grado di svolgere la propria attività istituzionale, ovvero per i medesimi motivi indicati nel secondo comma. In tal caso le funzioni dell'organo collegiale vengono temporaneamente svolte dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
4. I provvedimenti di destituzionale o di scioglimento sono adottati dal Consiglio comunale, con deliberazione motivata e su conforme parere della Giunta regionale.
5. Qualora gli organi comunali omettano o ritardino ingiustificatamente l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente articolo, vi provvede, previa diffida ad adempiere, la Giunta regionale.

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