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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 27
Controllo sugli atti
1. Sono soggetti ad approvazione del Consiglio comunale il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo. Il Sindaco è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale un attestato, vistato dal Responsabile della Ragioneria, relativo alla legittimità contabile e amministrativa del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo.
2. Sono soggetti al controllo preventivo della Giuna comunale:
a) i provvedimenti concernenti:
1) l'affidamento del Servizio di Tesoreria;
2) l'alienazione e l'acquisto di immobili;
3) i regolamenti di cui all'art. 31 ed al terzo comma dell'art. 33;
b) i provvedimenti che impegnano il bilancio per oltre un anno, o comunque comportino un onere superiore a 250 milioni; tale limite potrà essere elevato con delibera del Consiglio comunale in relazione alle esigenze funzionali ed al volume delle attività delle Aziende.
3. I provvedimenti elencati nel secondo comma divengono comunque esecutivi se la Giunta comunale, nel termine di trenta giorni da quando li ha ricevuti, con provvedimenti motivato non ne dispone l'annullamento per vizi di legittimità o la non approvazione per ragioni di merito.
4. Nello stesso termine, la Giunta comunale può tuttavia chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio oppure che il provvedimento sia riesaminato nel merito. La richiesta sospende il termine.
5. L'Azienda è tenuta a inviare alla Giunta comunale l'elenco di tutti gli atti non soggetti a controllo preventivo. Su di essi, ferma restando la loro esecutività, l'Assessore competente può chiedere chiarimenti.
6. La Giunta comunale può annuallare in qualunque tempo, per motivate ragioni di interesse pubblico, gli atti illegittimi dell'Azienda.

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