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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 28
Sostituzioni nell'esercizio di attività delegate
1. In caso di persistente inercia nell'adottare provvedimenti a cui il Comune è tenuto nell'esercizio di funzioni delegate con la presente legge, la Giunta regionale assegna al Comune un congruo termine per provvedere.
2. Trascorso inutilmente detto termine, la Giunta può sostituirsi al Comune inadempiente.

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