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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 3
Destinatari degli interventi
1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui all'art. 2 tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma alle scuole di specializzazione, alle scuole dirette a fini speciali e ai corsi di perfezionamento di cui al DPR 10 marzo 1982, n. 162 Sito esterno presso le Università e gli Istituti di istruzione aventi sede principale in Emilia - Romagna, anche se i predetti corsi vengono svolti in altre regioni.
2. Gli utenti concorrono ai costi dei servizi.
3. L'assegnazione di servizi avviene in base ai combinati criteri del merito e della continuità scolastica, con privilegio nei riguardi dei soggetti in disagiate condizioni economiche.
4. I criteri per la determinazione del merito e della continuità scolastica sono fissati dalla Giunta regionale su parere conforme della competente Commissione consiliare.

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