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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 30
Diritti del personale trasferito
1. I servizi di cui al sesto alinea del terzo comma dell'art. 25 della LR 18 agosto 1984, n. 44 sono soppressi. La relativa dotazione organica, individuata distintamente per ciascuna delle quattro Aziende, forma un apposito ruolo nell'organico regionale i cui posti vengono automaticamente soppressi o all'atto del trasferimento del personale all'organico delle rispettive Aziende, secondo le modalità fissate dai successivi articoli, o all'atto del verificarsi della loro vacanza per qulsiasi altro motivo.
2. Il personale oeprante nei suddetti servizi è trasferito nei ruoli o assegnato funzionalmente alle rispettive Aziende con deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto previsto al successivo art. 39, trascorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge indicata al terzo comma dell'art. 29 con la quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende. Con la predetta delibera verranno definite anche le modalità per la trasmissione dalla Regione alle Aziende della documentazione relativa al personale trasferito e per l'assegnazione dei fondi relativi ai costi conseguenti, garantendo la continuità della attività e del corrispondente trattamento giuridico ed economico.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al provvedimento di cui al precedente comma, il predetto personale è temporaneamente comandato presso le rispettive Aziende.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata e fatti altresì salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto.
5. La Giunta regionale e ciascuna Azienda, previa contrattazione sindacale, stabiliscono, entro il termine di cui la terzo comma dell'art. 29 una apposita regolamentazione per la mobilità dall'organico dell'Azienda a quello regionale, al fine di pervenire al migliore assestamento delle presenze nei rispettivi organici, secondo le esigenze delle specifiche professionalità. Tale regolamentazione dovrà conformarsi a quella vigente presso la Regione Emilia - Romagna per la mobilità interna.

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