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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 32
Beni
1. I beni immobili della Regione ad essa pervenuti a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1o novembre 1979, utilizzati dalle Aziende, sono trasferiti in proprietà ai Comuni sede di Ateneo. Tali beni essendo vincolati dall'esclusivo esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono posti a disposizione delle Aziende per l'espletamento dell'attività istituzionale di queste ultime. Qualsiasi diversa utilizzazione deve essere espressamente autorizzata con atto del Consiglio regionale.
2. I beni mobili della Regione ad essa pervenuti a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1o novembre 1979, utilizzati dalle Aziende, sono trasferiti alle Aziende stesse.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto al trasferimento dei beni mobili e immobili individuati con appositi inventari redatti in contraddittorio con gli Enti interessati.

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