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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 34
Bilancio
1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio finanziario di bilancio.
3. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 20 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
4. Il Consiglio di amministrazione non può provvedere alla approvazione di bilancio qualora non abbia approvato il conto consuntivo relativo ai due esercizi precedenti l'anno cui il bialncio si riferisce. In tal caso la mancata approvazione del bilancio comporta la sospensione delle erogazioni per l'attività e il funzionamento.
5. Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
6. Qualora il bilancio di previsione nons ia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di tre mesi sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo.
7. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dal Consiglio comunale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo fino all'intervenuta approvazione del Consiglio comunale. Tale gestione è limitata ad un dodicesimo per ogni mese di pendenza dall'approvazione.

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