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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 39
Disposizione transitoria per il personale
1. Il personale indicato al secondo comma dell'art. 30 è inquadrato d' ufficio nei ruoli delle rispettive Aziende decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge indiata al terzo comma dell'art. 29 con la quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende, salvo che, entro il predetto termine, non richieda di permanere nell'organico regionale. E' fatta salva la facoltà del personale di richiedere il trasferimento nei ruoli delle rispettive Aziende fin dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale che permane nell'organico regionale è posto alle dipendenze funzionali delle rispettive Aziende con apposita delibera della Giunta regionale. Ciascuna Azienda provvede all'adozione degli atti relativi alla gestione di detto personale e definisce le modalità di svolgimento delle mansioni sulla base della propria organizzazione del lavoro nel rispetto delle professionalità acquisite e nell'ambito delle direttive adottate dalla Giunta regionale. Dette direttive sono adottate sulla base di trattative con le Organizzazioni sindacali aziendali della Regione.
3. I posti dell'organico di ciascuna Azienda, corrispondenti al personale dell'organico regionale posto alle sue dipendenze funzionali, finchè sono coperti attraverso la messa a disposizione del predetto personale, sono indisponibili al fine della loro copertura mediante concorso o qualsiasi altra forma di accesso.

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