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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 9
Servizi abitativi
1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la frequenza degli studenti fuori sede.
2. Al servizio abitativo si accede per concorso.
3. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto al pagamento di una retta, il cui importo viene fissato annualmente. Per gli studenti beneficiari di assegno di studio la retta è detratta dall'assegno.
4. Ove la domanda di servizi abitativi superi la disponibilità degli alloggi gestiti dall'Azienda, di cui all'art. 22, questa può assegnare contributi per il canone di locazione.
5. L'Azienda può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che offrano un servizio abitativo agli studenti universitari.
6. Sulla base di apposite convenzioni con le Università, le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre Università.

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