LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46
NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990
Art. 19
Fasce di reddito
1. Il Consiglio regionale fissa:
a) i limiti massimi di reddito pro capite e le modalità di determinazione del medesimo per coloro che intendono concorrere al conferimento di assegni o di borse di studio;
b) i criteri per la individuazione delle fasce di reddito;
c) le fasce di reddito cui riferire le tariffe agevolate dei servizi erogati a pagamento.