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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 2
Tipologia degli interventi
1. Le finalità di cui alla presente legge si attuano mediante:
a) servizi di orientamento professionale;
b) assegni di studio;
c) borse di studio;
d) servizi abitativi;
e) servizi di mensa;
f) facilitazioni di trasporto;
g) servizi sanitari e di medicina preventiva;
h) servizi editoriali e librari e centri di ascolto audiotelevisivi;
i) interventi per le attività culturali, ricreative e turistiche;
l) interventi di promozione turistica;
m) sussidi straordinari;
n) prestiti d' onore;
o) servizi speciali per studenti handicappati;
p) servizi d' informazione e consulenza;
q) predisposizione e gestione di spazi per attività sociali;
r) ogni altra forma di intervento volto ad attuare il diritto allo studio.
2. I servizi e gli interventi di cui al comma precedente, possono essere affidati ad associazioni e cooperative di studenti regolarmente costituite ed operanti nell'Università, sulla base di requisiti fissati dai Consigli di amministrazione delle Aziende di cui all'art. 22.
3. I servizi sono organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze di carattere didattico e scientifico degli iscritti alle Università e agli Istituti di istruzione superiore.

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