Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 21
Programmazione regionale
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine agli interventi del diritto allo studio attraverso un programma regionale poliennale.
2. Il programma regionale degli interventi si conforma agli obiettivi, agli indirizzi e alle priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario, ove operante; fissa gli obiettivi e le priorità degli interventi da realizzare; si attua mediante piani annuali.
3. Il programma regionale delgi interventi per il diritto allo studio universitario è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere degli Enti delegati.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio sui risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi prefissati nel piano poliennale.

Espandi Indice