LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46
NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990
Art. 23
Rapporti coi Comuni non sede di Ateneo
1. Nel caso in cui gli insediamenti universitari insistano in Comuni diversi da quelli sede di Ateneo, l'Azienda programma ed attua gli interventi raccordandosi con i Comuni stessi.