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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 29
Strutture e personale
1. Ciascuna Azienda nel suo insieme forma una unica struttura organizzativa cui è preposto un dirigente della seconda qualifica.
2. Gli uffici e le unità operative delle Aziende sono individuati e disciplinati dal regolamento per l'organizzazione delle strutture aziendali di cui all'art. 31.
3. Alle Aziende è assegnata una prima dotazione organica di personale indicata nella tabella di cui all'Allegato A. La dotazione organica delle Aziende è ridefinita con successiva legge regionale sentiti i rispettivi Consiglio di amministrazione che dovranno esprimersi entro un anno dal loro insediamento. A tal fine il Presidente del Consiglio di amministrazione deve preventivamente procedere alla convocazione di apposita conferenza di organizzazione a norma dell'art. 15 della LR 18 agosto 1984, n. 44.
4. Al personale si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti egli Enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni, a norma dell'art. 4 del DPR 5 marzo 1986, n. 68 Sito esterno. Pertanto, il predetto personale, ai fini previdenziali, assistenziali e del trattamento di quiescenza, rimane iscritto rispettivamente all'Inadel e alla Cpdel.
5. Al suddetto personale continuano altresì ad applicarsi le disposizioni di cui alle Leggi regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982, n. 58.

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