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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 31
Regolamento per l'organizzazione delle strutture aziendali
1. Spetta al Consiglio di amministrazione di ciascun Azienda deliberare il regolamento per l'organizzazione delle strutture aziendali.
2. Il regolamento deve recepire gli accordi sindacali limitatamente alle materie la cui disciplina è ad essi deferita dall'art. 3 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, deve tener conto dei principi stabiliti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di pubblico impiego, e deve, altresì, tener conto della peculiarità delle attività affidate all'Azienda.
3. Il regolamento determina:
a) l'articolazione delle strutture organizzative dell'Azienda;
b) le modalità ed i criteri per la nomina dei responsabili delle strutture ai vari livelli;
c) le modalità per la costituzione e l'estinzione del rapporto di lavoro nonchè i diritti, i doveri e le responsabilità del personale;
d) i profili professionali e la declaratoria delle mansioni del personale dell'Azienda per ciascuna delle qualifiche funzionali;
e) la dotazione organica di ciascuna profilo professionale nell'ambito della complessiva attribuzione stabilita per ciascuna qualifica funzionale;
f) i criteri per la misura dei carichi di lavoro e per assicurare l'efficienza degli uffici, l'orario di lavoro, la sua articolazione e le relative procedure di controllo, l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.

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