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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 33
Entrate, patrimonio
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
a) assegnazione ordinaria della Regione per l'attività e il funzionamento la cui entità è determinata annualmente dalla legge di bilancio regionale;
b) contributi assegnati dalla Regione per la realizzazione di specific programmi;
c) altri finanziamenti pubblici o privati per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge;
d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione dei beni amministrati dall'Azienda.
2. L'Azienda ha un proprio patrimonio formato da beni mobili ed immobili.
3. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda viene redatto in conformità alle disposizioni fissate dalle vigenti disposizioni di legge per gli Enti comunali. Esso è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

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