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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 35
Tasse e contributi regionali
1. A norma dell'art. 121 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, la tassa prevista dall'art. 190 del Testo Unico sull'istruzione universitaria, approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, è tributo proprio della Regione Emilia - Romagna. L'ammontare della tassa è di Lire 60.000.
2. Parimenti, la quota del 15% su tutte le tasse universitarie ed i contributi integrativi previsti dall'art. 2 della Legge 18 dicembre 1951, n. 1551 Sito esterno e il contributo suppletivo previsto dall'art. 4 della stessa legge, pari al 30% della tassa annuale d' iscrizione, sono tributi propri della Regione Emilia - Romagna.
3. La tassa ed i contributi di cui ai precedenti commi primo e secondo vengono corrisposti dagli interessati o tramite versamento in apposito cc postale o mediante versamento agli Istituto co - tesorieri della Regione Emilia - Romagna i quali svolgono anche la funzione di tesoriere per le Università della regione. Ove l'Istituto tesoriere della singola Università non coincida con un Istituto cotesoriere della Regione, il versamento deve essere effettuato presso il primo Istituto, il quale provvederà a disporre l'accreditamento della somma incassata a favore dell'Istituto co - tesoriere regionale esistente nello stesso comune, secondo le modalità disposte dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, d' intesa con gli Istituti tesorieri universitari.
4. All'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui ai precedenti commi primo e secondo e all'eventuale contenzioso tributario si applicano le norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali, in quanto compatibili.
5. Il provento della tassa di abilitazione all'esercizio professionale è introitato nel Capitolo 00150 " Tasse sulle concessioni regionali" del Bilancio regionale. I proventi dei contributi di cui all'art. 2 della Legge 1551/ 51 Sito esterno ed il contributo suppletivo di cui all'art. 4 della stessa legge sono introitati nel Capitolo 00300 " Quota parte del 15% delle tasse universitarie e contributo suppletivo di cui agli artt. 2 e 4 della Legge 1551/ 51 Sito esterno" del bilancio regionale.

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