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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 36
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di Bilancio di previsione a norma di quanto diasposto dal rpimo comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31 (concernente norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna).
2. La Regione con proprio atto provvede al riparto dell'assegnazione ordinaria per l'attività e il funzionamento tenendo conto degli studenti assistiti in ciascuna sede universitaria, del numero di iscritti in sede e fuori sede, della quantità e qualità dei servizi erogati nell'ultimo anno.

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