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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 38
Norme transitorie
1. Le Aziende istituite a norma dell'art. 24 subentrano, nei rispettivi ambiti territoriali, nell'attività istituzionale delle Aziende a suo tempo istituite a norma dell'art. 25 della LR 8/ 83 " Diritto allo studio universitario". Nelle more della costituzione degli organi delle nuove Aziende, alla quale i Comuni sono tenuti a provvedere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le relative funzioni continuano ad essere svolte dalle Aziende di cui all'art. 25 della LR 8/ 83, nell'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, della presente legge.
2. La Regione adotta conseguentemente i provvedimenti previsti dalla presente legge.

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