LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46
NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990
Art. 4
Studenti stranieri
1. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciute la qualità di rifugiato politico, usufruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge nell'ambito dei principi e delle norme internazionali e statali vigenti.
2. Si possono a tal fine stipulare convenzioni con organismi che offrono assistenza e servizi agli studenti stranieri in condizioni di particolare disagio.
3. E' favorita ogni attività volta a promuovere l'inserimento degli studenti stranieri.