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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 7
Assegno di studio
1. L'assegno di studio viene attribuito per concorso, limitatamente al primo corso di laurea o diploma universitario, ed una sola volta per anno in corso.
2. Possono partecipare al concorso gli studenti che:
a) appartengano a famiglie il cui reddito pro capite rientri nei limiti di cui alla lett. a) dell'art. 19;
b) siano in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
3. Chi conserva i requisiti di merito e di reddito indicati nel bando può avere, a domanda, la conferma dell'assegno fino all'ultimo anno in corso e, in casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute o dall'aver partecipato a corsi di livello universitario, all'estero, non oltre due anni fuori corso.
4. La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, determina:
a) i criteri geneali relativi ai bandi di concorso;
b) l'ammontare dell'assegno di studio in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede;
c) l'ammontare e le modalità di erogazione dell'assegno di di studio nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicap.
5. Gli assegni e le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.

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