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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1990, n. 46

NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 1990

Art. 8
Borse di studio
1. Le borse di studio sono attribuite per concorso a favore di studenti che, pur trovandosi in condizioni disagiate, non abbiano potuto beneficiare dell'assegno di studio.
2. Possono essere inoltre conferite, per concorso, in relazione alle finalità di cui agli articoli 1 e 6, borse di studio per frequentare, sia in Italia, sia all'estero, corsi di specializzazione e di perfezionamento e borse di studio per ricerca e sperimentazione.
3. La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, determina annualmente l'ammontare e le modalità di conferimento delle borse di studio di cui al secondo comma del presente articolo.

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