LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, n. 50
ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO DI QUELLA ERARIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 5 dicembre 1990
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Tassa automobilistica regionale(1)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 e relativamente ai periodi fissi successivi a tale data, l'importo della tassa automobilistica regionale di cui all'art. 4 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 , così come sostituito dall'art. 5 della Legge 14 giugno 1990, n. 158 , recante norme in materia di autonomia impositiva delle Regioni, è determinato nella misura del 110% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinato dallo Stato per l'anno 1990.
2. L'ammontare complessivo della tassa erariale di cui al comma 1 si determina operando la differenza tra l'importo della tassa automobilistica complessivamente dovuta e l'importo della tassa automobilistica regionale, entrambe in vigore nell'anno 1990.
Art. 2
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, comma 2, St. regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 novembre 1990
Note del Redattore:
La materia è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (articoli dal 23 al 27) di attuazione dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 .
Si veda anche la L.R. 6 novembre 1998, n. 37.