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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1990, n. 51

AGGIORNAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA

(Legge di pura modifica alla L.R. 23 agosto 1979, n. 26 e alla L.R. 19 ottobre 1990, n. 46. Vedi nota all'art. 1 della L.R. 23 agosto 1979 n. 26. La L.R. 19 ottobre 1990 n. 46 è stata abrogata dalla L.R. 24 dicembre 1996 n. 50)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 5 dicembre 1990

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli importi vigenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle soprattasse e dei contributi, stabiliti dalla tariffa allegata alla LR 29 dicembre 1980, n. 60, e successivamente modificati e integrati con le Leggi regionali 24 ottobre 1983, n. 38; 23 novembre 1984, n. 51; 25 novembre 1985, n. 26; 21 dicembre 1987, n. 44; 16 dicembre 1988, n. 51 e 15 dicembre 1989, n. 45, sono amentati del 20%.
2. Si applica, altresì, l'arrotondamento alle cinquecento lire superiori ai sensi dell'art. 2, comma 2, della LR 24 ottobre 1983, n. 38.
Art. 2
1. L'importo della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 33 della LR 31 gennaio 1983, n. 8, così come sostituito dall'art. 1 della LR 25 agosto 1983, n. 31 e modificato con le Leggi regionali 16 dicembre 1988, n. 51 e 15 dicembre 1989, n. 45, è determinato in Lire 90.000.
Art. 3
1. Gli aumenti di cui ai precedenti articoli decorrono dall'1 gennaio 1991.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, comma 2, St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 3 dicembre 1990

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