Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1990, n. 52

FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI PROVINCIALI DI SVILUPPO AGRICOLO E MODIFICA ALL'ART. 15 DELLA LR 9 MAGGIO 1988, N. 17

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 13 dicembre 1990

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Programma provinciale dei Servizi di sviluppo agricolo
Art. 3 - Attività di supporto tecnico
Art. 4 - Disposizioni finanziarie
Art. 5 - Norme finali e transitorie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione, in applicazione della delega di funzioni alle Province, al Circondario di Rimini e alle Comunità montane, a norma dell'art. 3 della LR 27 agosto 1983, n. 34, e secondo le modalità previste dagli artt. 14 e 15 della stessa legge, finanzia i programmi provinciali di sviluppo agricolo.
2. I programmi provinciali sono composti dai progetti integrati fra i vari servizi preposti alla assistenza tecnica alle imprese agricole.
Art. 2
Programma provinciale dei Servizi di sviluppo agricolo
1. Le attività di sviluppo agricolo di livello provinciale sono costituite dall'assistenza tecnica ed economica alle imprese agricole, la formazione professionale agricola e la realizzazione e promozione di strutture di supporto a carattere provinciale, quali laboratori di analisi, centri di elaborazione dati, stazioni agrometeorologiche ed altre strutture per la realizzazione delle azioni comuni ai programmi integrati.
2. Gli enti delegati approvano detto programma nell'ambito dei programmi operativi provinciali di cui all'art. 14, secondo comma, della LR n. 34 del 1983, con indicazione dell'entità dei finanziamenti concessi per la sua realizzazione.
3. Il programma provinciale si compone dei programmi integrati e delle azioni comuni ai programmi integrati.
4. Il programma integrato indica:
a) gli obiettivi da raggiungere;
b) le imprese coinvolte;
c) le esigenze che le stesse hanno nei versanti dell'assistenza alla gestione, agli allevamenti, alle coltivazioni, al marketing e alle connesse esigenze di formazione professionale;
d) i servizi di assistenza tecnica richiesti;
e) le strutture di riferimento quali i laboratori, i centri di formazione, le strutture cooperative e le aziende sperimentali;
f) il numero di tecnici impiegati;
g) la spesa complessiva prevista per il programma ivi comprese le spese generali.
5. Le azioni comuni sono le attività di supporto e di coordinamento, quali l'attività di divulgazione, elaborazione dati, attività di lavoratorio, utili per l'attuazione dei diversi programmi integrati compresi nel programma provinciale.
6. Per l'attuazione dei programmi integrati, gli enti delegati concedono contributi, nel limite massimo del 90% della spesa ammissibile, per l'impiego di tecnici che svolgono attività di assistenza tecnica all'impresa agricola, a favore:
a) delle associazioni per l'autogestione dell'assistenza tecnica riconosciute dalla Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 45 della LR 5 maggio 1977, n. 18, e dell'art. 10 del Regolamento CEE 797/ 85;
b) delle associazioni di produttori di cui alla LR 4 settembre 1981, n. 28, e della Legge 27 luglio 1967, n. 622 Sito esterno;
c) di altre associazioni aventi per scopo l'assistenza tecnica, riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica.
7. Oltre al contributo di cui al comma 6 possono essere concessi alle associazioni predette, che presentino un programma di assistenza tecnica integrato:
a) contributi nel limite massimo dell'85% delle spese ammissibili per le attività di divulgazione, analisi, elaborazione dati, connesse al programma integrato;
b) contributi per le spese generali nella misura massima del 5% dell'intera spesa ammessa per il programma integrato.
8. Per la realizzazione delle azioni comuni ai programmi integrati, di cui al comma 5, gli enti delegati sono autorizzati a finanziare il costo dei tecnici preposti all'attività di coordinamento, delle attività di divulgazione, di elaborazione dati e di laboratorio, a favore dei soggetti attuatori di tali azioni.
9. Qualora si siano cistituite forme associative fra le associazioni di cui al comma 6, gli enti delegati possono affidare a dette forme associative la realizzazione delle azioni comuni di cui al comma 8.
Art. 3
Attività di supporto tecnico
1.
L'art. 15 della L. R. 9 maggio 1988, n. 17 viene così modificato:
"1. In attuazione delle funzioni di coordinamento riservate alla competenza regionale a norma del 1° comma dell'art. 6 della LR n. 34 del 1983, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a coordinare le attività di assistenza tecnica ed economica alle aziende agricole provvedendo al finanziamento di iniziative dirette alla messa a punto ed alla realizzazione di strumenti organizzativi, operativi e metodologici nonchè alla specializzazione ed aggiornamento dei tecnici operanti nei servizi di sviluppo agricolo.
2. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a finanziare le attività di tipo organizzativo e di supporto tecnico - scientifico a livello regionale - ivi comprese le spese generali e di progettazione degli interventi nella misura massima del 10% dell'importo del programma di attività approvato - svolte da associazioni ed enti preposti all'assistenza tecnica. Il finanziamento di tali attività è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, sulla base di convenzioni stipulate dalla Regione con gli organismi interessati. ".
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi dei servizi di sviluppo agricolo di cui agli artt 2 e 3, l'Amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 5
Norme finali e transitorie
1. La Regione, in via transitoria, è autorizzata a far fronte agli oneri derivanti da attività avviate dal 1o ottobre 1990 nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
2. La Regione, in via transitoria, è autorizzata a pagare le spese generali di cui al comma 7 dell'art. 2 previste nei programmi provinciali di sviluppo agricolo per il periodo 1o ottobre 1989 - 30 settembre 1990.
3. Fino all'entrata in vigore della legge annuale di bilancio di cui all'art. 4, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a far fronte agli oneri di cui alla presente legge con utilizzo delle somme iscritte nei seguenti capitoli di spesa:
- 10618
- 18055
- 18060
- 18080
- 18115
- 18172
del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 approvato con LR 30 gennaio 1990, n. 6 secondo l'esatta corrispondenza fra capitoli utilizzato e natura dell'intervento finanziario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 dicembre 1990

Espandi Indice