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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 54

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO ( ERSA) DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 482 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 21 dicembre 1990

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il personale dell'ERSA proveniente dall'Ente Delta Padano ai sensi della Legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, in servizio alla data del 29 novembre 1988 è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti Enti locali, CPDEL.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 2 della Legge 27 ottobre 1988, n. 482 Sito esterno, si applicano al personale di cui al comma 1, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli artt. 74 e 76 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, con efficacia dal 29 novembre 1988.
Art. 2
1. E' fatta salva l'opzione di mantenere la posizione assicurativa costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS, esercitata dal personale di cui all'art. 1, entro il 27 febbraio 1989, ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della Legge 27 ottobre 2988 Sito esterno, n. 482.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Cost. Sito esterno e 44 dello St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 dicembre 1990

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